La dichiarazione integrativa tempestiva emenda l’errore dichiarativo e vincola il giudice di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 7358 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente è tempestiva quando è depositata entro il termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche se il fatto imponibile si riferisce ad annualità precedenti. In tal caso, il giudice di merito ha l’obbligo di pronunciarsi sulla doglianza relativa alla mancata considerazione della dichiarazione emendativa, a pena di error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. L’obbligo del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non sussiste quando la cartella di pagamento sia emessa per il mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, non ricorrendo incertezze su aspetti rilevanti della stessa.
Il Fatto
Il contribuente presentava la dichiarazione Unico 2015 per l’anno d’imposta 2014, dichiarando erroneamente utili non effettivamente percepiti. Solo nel dicembre 2017, a seguito di un controllo, emergeva che gli utili dichiarati non erano mai stati incassati. Il contribuente presentava quindi una dichiarazione integrativa nel febbraio 2018 e, successivamente, un’istanza di sgravio all’Agenzia delle Entrate, rimasta senza risposta. Nel frattempo, l’agente della riscossione notificava una cartella di pagamento per l’omesso versamento dell’IRPEF. Il ricorso proposto avverso la cartella veniva rigettato dalla C.T.P. e, in appello, dalla C.T.R. della Campania.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo. Il motivo è infondato: la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte dà continuità, esclude tale obbligo quando la cartella sia emessa per il mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della stessa.
Il primo motivo è invece fondato. Il contribuente aveva dedotto sin dal primo grado che il debito d’imposta richiesto con la cartella si riferisse a una dichiarazione erronea, tempestivamente integrata ed emendata. Tuttavia, nessuna statuizione su tale doglianza si rinviene nella sentenza d’appello, che risulta quindi viziata da error in procedendo ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
La Corte chiarisce che la nuova formulazione dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, pur avendo natura non retroattiva, si applica alle fattispecie in cui, al momento della sua entrata in vigore, i termini di decadenza per l’accertamento fossero ancora in corso. Nel caso di specie, la dichiarazione integrativa era stata presentata il 9 febbraio 2018, quando il termine di decadenza, scadente il 31 dicembre 2019, era ancora pendente.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, seguito dal legislatore nella novella dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui è sempre ammessa la contestazione in giudizio di riprese fiscali fondate su errori dichiarativi che abbiano inciso a danno del contribuente sull’ammontare del debito d’imposta. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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