Rottamazione e rinuncia al ricorso con pagamento non integrale (Cass. civ. Sez. V n. 16228 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata della lite fiscale disciplinata dall’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la rottamazione non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio, quand’anche l’art. 3, comma 6, subordini l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. La rinuncia al ricorso, proveniente da procuratore munito di apposito potere e ritualmente notificata alla controparte, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione dell’Amministrazione finanziaria. In difetto della prova del pagamento si dà corso alla sola estinzione per rinuncia, con spese a carico della parte che le ha sostenute.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato in via sintetica il maggior reddito Irpef per gli anni 2006 e 2007, muovendo da indici di capacità contributiva. I due giudizi, riuniti, erano decisi in senso sfavorevole alla parte privata in primo e in secondo grado.
Contro la decisione della Commissione tributaria regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. In pendenza del giudizio il difensore depositava domanda di definizione agevolata delle cartelle originate dagli avvisi impugnati, con prospetto di rateizzazione non completata, e contestualmente rinunciava al ricorso in virtù di facoltà conferita dalla procura. Il nuovo difensore depositava i medesimi documenti con prova della notificazione all’Avvocatura dello Stato e ribadiva la volontà di rinunciare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disposizione dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, che subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. La questione è se tale condizione precluda l’estinzione quando il versamento non sia stato completato.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 36431 del 2023) e altre pronunce conformi (Cass. n. 10392 del 2024, Cass. n. 36481 del 2023, Cass. n. 24083 del 2018), il Collegio afferma che il mancato pagamento integrale non è ostativo alla dichiarazione di estinzione. La soluzione si impone a maggior ragione quando sia intervenuta espressa rinuncia del procuratore munito del relativo potere, anche notificata alla controparte.
La Corte precisa che la rinuncia al ricorso, pur in assenza di accettazione da parte dell’Amministrazione — che nel caso di specie non si era costituita con controricorso — è idonea a determinare l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ. In mancanza della prova del pagamento, si dà quindi corso alla sola estinzione per rinuncia.
Quanto alle conseguenze economiche, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute (Cass. n. 1978 del 2019). Infine, l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018). Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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