Motivazione per relationem e assorbimento delle censure nel provvedimento plurimotivato (TAR Trentino-Alto Adige n. 13 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice amministrativo, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto, idoneo di per sé a sostenerne e comprovarne la legittimità, può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle doglianze dedotte avverso gli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi nel gravame. La conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure. L’eccezione di difetto d’interesse per mancata contestazione di un capo autonomo non è fondata quando il ricorrente abbia comunque investito, sia pure in termini sintetici, anche il diverso capo di motivazione. La motivazione per relationem al parere dell’organo tecnico integra il provvedimento e ne costituisce parte essenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa — Direzione generale della previdenza militare e della leva ha respinto le sue domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per due infermità. Il provvedimento si fondava su due ordini di rilievi: la tardività della domanda relativa alla prima infermità, rispetto al termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, e la non dipendenza da causa di servizio di entrambe le patologie, secondo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, allegato quale parte integrante dell’atto.
Il ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza e il difetto di motivazione, sostenendo l’incompatibilità logica tra la dichiarata tardività e la valutazione di infondatezza, e lamentando l’assenza di un confronto tra infermità, natura del servizio e condizioni ambientali. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, a fronte di un provvedimento plurimotivato asseritamente aggredito in un solo capo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare della difesa erariale. Dalla lettura del gravame emerge che il ricorrente non si è limitato a censurare la tardività della domanda, ma ha contestato, sia pure in termini molto sintetici, anche il capo di motivazione che nega la dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità. L’eccezione di difetto d’interesse non coglie quindi nel segno.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Applicando il criterio della ragione più liquida, in ossequio alle esigenze di celerità ed economia processuale, il Tribunale ha esaminato per prima la censura relativa alla non dipendenza delle infermità dal servizio. L’assunto del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione non avrebbe posto le patologie in relazione al servizio espletato e alle condizioni ambientali, è stato smentito dal provvedimento, motivato per relationem con richiamo al parere del Comitato di verifica, allegato al decreto quale sua parte integrante.
In quel parere, reso con articolata argomentazione, per la prima infermità si è esclusa la riconducibilità al servizio, non essendo emerse situazioni oggettive idonee, per tipologia, intensità e durata, a favorirne lo sviluppo quali fattori scatenanti, e non essendo i fattori lavorativi invocati idonei a integrare una concausa efficiente e determinante. Per la seconda si è esclusa la genesi traumatica in ambito lavorativo, qualificando l’evento denunciato come mera occasione rivelatrice di una condizione patologica preesistente non riconducibile al servizio.
Il Collegio ha quindi rilevato la genericità, al limite dell’inammissibilità, della censura attorea, esaurita in poche righe e priva di specifici spunti critici al contenuto del parere. La legittimità dell’autonoma ragione giustificatrice incentrata sulla non dipendenza delle patologie conduce al rigetto integrale, con assorbimento della doglianza sulla tardività, logicamente indipendente. Il Tribunale ha richiamato il principio, definito granitico in giurisprudenza, espresso da C.d.S., sez. V, n. 7911/2024, secondo cui nei provvedimenti plurimotivati il giudice può respingere il ricorso sulla sola base di un motivo legittimo, con assorbimento delle altre censure.
Nota della Redazione
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