Rinnovo patentino tabacchi ostativo dal distributore automatico nella rivendita vicina (TAR Sicilia n. 171 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite per il rilascio. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, opera il rinvio all’art. 7, comma 4, del medesimo decreto. Il patentino non può essere rilasciato, e dunque rinnovato, se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quella dell’art. 2, comma 2 è installato un distributore automatico di tabacchi. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la soglia sale a metri 200. L’accertamento della distanza compiuto con verbale di sopralluogo, atto pubblico, è idoneo a sorreggere la motivazione del diniego. Nessun obbligo di preventiva comunicazione grava sul titolare della rivendita che installi il distributore.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare del patentino per la vendita di generi di monopolio presso un bar e ne aveva chiesto il rinnovo per il biennio dall’1.07.2021 al 30.06.2023. L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi, rilevando che la zona risultava adeguatamente servita dalla rivendita ordinaria vicina, dotata di distributore automatico e posta a metri 103,50 dal locale. Presentava osservazioni e chiedeva in alternativa l’aggregazione ad altra rivendita.
Il rinnovo veniva comunque negato, con contestuale soppressione del patentino e revoca dell’autorizzazione provvisoria. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione della disciplina sulle distanze, difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto; la controinteressata non si costituiva. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013, come sostituito dal d.m. n. 51/2021, vieta il rilascio del patentino quando presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quella dell’art. 2, comma 2 sia installato un distributore automatico. L’art. 9, comma 3, richiama per il rinnovo le medesime condizioni. Ne deriva che la distanza minima ordinaria è di metri 100, ma sale a metri 200 quando una delle rivendite sia dotata di distributore automatico e entrambe si trovino in un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti, come Catania.
Su questa base il primo motivo è infondato. Il dato fattuale è oggettivamente ostativo: la rivendita più vicina, con distributore automatico, dista metri 103,50 dal patentino, quindi sotto la soglia dei 200 metri. Il Collegio valorizza il verbale di sopralluogo dell’8.07.2021, avente efficacia di atto redatto da pubblico ufficiale, che ancora la misurazione e rende verificabile il percorso seguito.
Il difetto di motivazione è escluso: l’atto impugnato richiama il verbale e la normativa di riferimento, sì che il criterio logico della valutazione è esplicitato. La censura sull’eccesso di offerta non regge di fronte al dato normativo della distanza, che opera in modo vincolato.
Quanto alla pretesa violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, il TAR rileva che nessuna norma impone alla titolare della rivendita di comunicare preventivamente l’installazione del distributore. La questione attiene a rapporti di natura privatistica tra gli esercenti e resta estranea al sindacato sull’atto amministrativo.
Il ricorso è dunque rigettato perché infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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