Sospensione esecutiva per riequilibrio finanziario e ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 175 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo rientra tra i procedimenti esecutivi sospesi ex lege durante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale, fino all’approvazione o al diniego del piano. Approvato il piano, la causa deve essere riassunta e l’ottemperanza può essere accolta per i titoli giudiziali rimasti ineseguiti. Il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione deve essere decorso perché il ricorso sia fondato. L’adempimento sopravvenuto, dichiarato dalla parte a verbale, determina la cessazione della materia del contendere per i titoli soddisfatti. In caso di ulteriore inadempienza si nomina commissario ad acta con termine per l’esecuzione sostitutiva.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato nascente da una serie di sentenze del Giudice di pace di Messina, con le quali il Comune è stato condannato al pagamento di somme in suo favore, in qualità di procuratore antistatario, per un importo complessivo indicato in euro 1.426,00 oltre accessori. I titoli sono definitivi e notificati in forma esecutiva all’ente debitore.

Il giudizio è stato sospeso con ordinanza collegiale, perché il Comune aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, con sospensione automatica dei procedimenti esecutivi. Approvato il piano da parte della Corte dei Conti, la parte ha riassunto la causa. Alla camera di consiglio il difensore ha dichiarato che il Comune aveva pagato quasi tutti i titoli, restando ineseguito solo quello relativo alla sentenza n. 1840/2009.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la sospensione prevista dalla procedura di riequilibrio finanziario coinvolge anche il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, n. 226 del 2012). Venuta meno la causa di sospensione per effetto dell’approvazione del piano, la riassunzione della parte è tempestiva e la trattazione nel merito è possibile anche in assenza di costituzione dell’ente intimato, ritualmente notificato.

La sentenza n. 1840/2009 è definitiva e ritualmente notificata in forma esecutiva; risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dalla legge n. 326/2003. Non risulta alcun pagamento del titolo residuo.

Il ricorso è pertanto fondato per tale titolo: il Collegio ordina all’Amministrazione il pagamento entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale presso la Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva entro sessanta giorni dall’insediamento.

Per i restanti titoli la materia del contendere è dichiarata cessata, essendo intervenuto l’adempimento dell’Amministrazione, dichiarato dalla parte a verbale. La soccombenza parziale sull’unico titolo non eseguito e quella virtuale sui titoli tardivamente portati a esecuzione giustificano la condanna alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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