Terapia ABA nei LEA e risarcimento per mancata erogazione al minore autistico (TAR Calabria n. 1347 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità del 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. La struttura sanitaria pubblica che ha prescritto tale terapia è tenuta a garantirne l’effettiva erogazione, in forma diretta presso centri specializzati o in forma indiretta mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia. La mancata erogazione delle prestazioni prescritte integra la lesione del diritto alla salute del minore, tutelato dall’art. 32 Cost., e legittima il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., liquidabile in via equitativa. In caso di inadempimento all’obbligo di erogazione, il creditore dispone del rimedio dell’ottemperanza, non rendendosi necessaria, allo stato, la condanna all’astreinte.

Il Fatto

Al minore, figlio della ricorrente, è stato diagnosticato dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP di Crotone un disturbo dello spettro autistico (cod. F84.0), con livello 2 e ritardo globale del neurosviluppo. Nella stessa sede è stata prescritta la riabilitazione logopedica e di neuropsicomotricità, da implementare prioritariamente con metodologia A.B.A. Diagnosi e piano di cura sono stati confermati dall’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile di un ospedale pediatrico romano.

La madre ha chiesto all’ASP, con nota raccomandata, l’erogazione della terapia A.B.A., senza ottenere risposta. Rivoltasi al Tribunale di Crotone, ha visto declinata la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha quindi adito il TAR Calabria deducendo il silenzio-rifiuto dell’Azienda e il diritto del minore alle prestazioni prescritte, chiedendo la condanna all’erogazione, anche tramite rimborso, e al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 2022, afferma che la domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., ove sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento, rinvenibile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta di erogazione.

Nel merito, il Collegio rileva che il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP aveva già prescritto la terapia A.B.A. e quella logopedica. Se è vero che il metodo A.B.A. non è l’unico idoneo rispetto al disturbo, è altrettanto vero che esso costituisce la proposta terapeutica individuata dalla stessa Azienda intimata.

In diritto, il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023 e la propria precedente n. 424 del 2024 per affermare che il metodo A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità del 10 maggio 2018. Deve perciò essere garantito l’effettivo trattamento, anche attraverso l’erogazione indiretta, quale “prestazione di risultato” riconosciuta nei LEA.

Il Collegio accerta quindi l’obbligo dell’ASP di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni prescritte, in forma diretta presso centri specializzati o indiretta mediante rimborso. Non ritiene necessario disporre l’astreinte, essendo comunque esperibile il rimedio dell’ottemperanza in caso di inadempimento.

Quanto al danno, la mancata erogazione delle prestazioni prescritte dalla stessa struttura dell’ASP ha leso il diritto alla salute del minore, tutelato dall’art. 32 Cost. È integrata la fattispecie degli artt. 2043 e 2059 c.c., come interpretati dalle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, riscontrandosi conseguenze pregiudizievoli risarcibili in via equitativa nella misura di € 2.000,00 per ogni anno di ritardo, dal 2019, e quindi in € 12.000,00, con interessi legali dalla pubblicazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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