Istituzione di trust e dotazione patrimoniale non integrano un autonomo presupposto dell’imposta sulle donazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 10362 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di un trust e l’atto di dotazione dei beni non costituiscono un autonomo presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, non integrando un effettivo trasferimento di ricchezza. Il trustee acquista solo formalmente la titolarità dei beni, con effetti meramente segregativi, sicché l’imposta è dovuta al momento del passaggio definitivo dei beni o dei diritti dal trustee al beneficiario finale. Tale principio si applica anche alle imposte ipotecaria e catastale, che non possono essere applicate in misura proporzionale in assenza di un reale effetto traslativo.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto ai contribuenti il pagamento delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in relazione all’atto di istituzione di un trust. I ricorsi presentati dai contribuenti avverso tale atto erano stati accolti in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto che l’istituzione del trust costituisse di per sé il presupposto per l’applicazione delle imposte, qualificando l’atto come traslativo della proprietà dei beni in favore del trustee.
Avverso tale decisione i contribuenti, tra cui la società trustee, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa in materia di imposta sulle donazioni e la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere i ricorsi riuniti, ha esaminato separatamente i tre motivi di impugnazione. Il primo motivo, riguardante l’imposta di donazione, è stato ritenuto fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che l’istituzione di un trust e il conferimento di beni in dotazione sono atti fiscalmente neutri: essi non realizzano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, né un incremento patrimoniale del trustee, il quale è un mero amministratore dei beni. Il vincolo di destinazione non può quindi essere considerato un autonomo presupposto impositivo, poiché la tassazione deve essere ragionevole e connessa ad un effettivo indice di capacità contributiva, come richiesto dall’art. 53 Cost. L’imposta è dovuta, invece, solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza un vero e proprio effetto traslativo.
La Corte ha inoltre ricordato che questa interpretazione è conforme agli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34 del 2022 e successivamente recepita anche dal legislatore con il d.lgs. n. 123 del 2025, che ha introdotto un regime opzionale di liquidazione delle imposte al momento dei conferimenti.
Sul secondo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione, la Suprema Corte lo ha dichiarato infondato. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053/14, ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale”, ovvero ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o perplessa. Nella specie, la sentenza impugnata, pur in modo non sempre lineare, aveva comunque dato conto delle ragioni del proprio convincimento anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale.
Il terzo motivo, relativo all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, è stato infine accolto. La Corte ha ribadito che, come per l’imposta di donazione, anche per tali tributi è necessaria la realizzazione di un trasferimento effettivo di ricchezza, requisito non integrato nel caso di specie, non essendosi verificato alcun passaggio definitivo di beni al beneficiario.
In conclusione, la Corte ha accolto i ricorsi, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi dei contribuenti, compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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