Titolarità del conto destinatario non esclude la responsabilità per frode informatica (Cass. pen. Sez. 2 n. 13287 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo il vizio di motivazione, solleciti in realtà una rilettura nel merito delle prove assunte. La censura che contrappone alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione degli elementi probatori, come la mera titolarità del conto corrente di destinazione di un bonifico, attiene a un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel giudizio di legittimità sono consentite solo le censure relative ai tre tassativi vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., unificati per continuazione. Il ricorrente era stato condannato per aver effettuato un bonifico online su un proprio conto corrente dopo aver acceso fraudolentemente al sistema informatico bancario e carpito i dati di accesso al conto della persona offesa.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Nei primi due deduceva l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il vizio di motivazione. Con il terzo motivo lamentava il vizio di motivazione e il travisamento della prova per essere stato dichiarato colpevole solo in quanto titolare del conto corrente sul quale era confluito il denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i primi due motivi di ricorso manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente il diniego del beneficio della sospensione condizionale, richiamando le modalità articolate della condotta, la presenza di un precedente specifico e il fatto che l’imputato avesse già beneficiato in passato della sospensione.
Quanto al terzo motivo, la Suprema Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, in quanto teso a una rilettura nel merito delle prove. La doglianza sulla titolarità del conto corrente di destinazione del bonifico è stata considerata una censura in fatto, che non deduce uno dei tre tassativi vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
La Corte ha richiamato il costante insegnamento per cui sono inammissibili le doglianze che attaccano la “persuasività” o l’adeguatezza della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio delle prove. Il ricorrente, inoltre, non aveva sviluppato un adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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