L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale esclude la legittimazione all’incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 2281 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio del Comune, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, determina il venir meno della titolarità del bene in capo all’originario proprietario, che non è pertanto legittimato a proporre incidente di esecuzione volto alla revoca o alla sospensione del predetto ordine. È inammissibile, per genericità, il ricorso che deduca violazioni di legge e di norme convenzionali senza minimamente argomentare sui singoli motivi. È altresì inammissibile il ricorso che fondi la propria doglianza su un provvedimento amministrativo di annullamento prodotto per la prima volta in sede di legittimità, senza che risulti acquisito agli atti dei gradi precedenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal difensore di un soggetto, volto alla revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emesso dalla Procura generale in seguito a una condanna divenuta irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione fondava la propria decisione sul rilievo che il bene, per effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Marano, non fosse più nella proprietà del richiedente, il quale pertanto non vantava alcun interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, deducendo un unico composito motivo. Con esso si lamentava la violazione di legge in relazione a diverse normative in materia edilizia e condonistica, la violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, del principio di proporzionalità della sanzione, degli artt. 14 e 32 Cost. nonché vizio di motivazione, senza tuttavia argomentare specificamente sui singoli motivi. La doglianza si concentrava principalmente sull’esistenza di una determina comunale del 13 maggio 2014, con la quale il Comune aveva annullato il provvedimento demolitorio e la trascrizione dell’acquisizione gratuita, circostanza che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto far ritenere il bene ancora nella sua proprietà e, quindi, sussistente la sua legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato la fondatezza della decisione del giudice dell’esecuzione. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata si basava sulla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, dalla quale emergeva che le opere abusive non erano condonabili, che le istanze erano state respinte e che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale era stata trascritta. La Corte ha quindi escluso che potessero muoversi censure alle determinazioni assunte, in quanto l’intervenuta acquisizione faceva venire meno la titolarità del bene in capo all’originario proprietario.
In ordine al ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha rilevato la genericità dei motivi, atteso che il ricorrente aveva indicato una serie di violazioni di legge senza minimamente argomentare sulle stesse, riservando ogni sviluppo argomentativo alla sola questione della determina del 2014.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto inammissibile anche la doglianza incentrata sulla determina comunale di annullamento. Ha osservato che tale provvedimento era emerso per la prima volta solo in sede di legittimità, non essendo stato prodotto nell’ambito dell’incidente di esecuzione, né risultando menzionato nella documentazione acquisita dal consulente del pubblico ministero direttamente presso gli uffici territoriali, né nella relazione tecnica di parte. La produzione di un documento nuovo, decisivo e non giustificato, non poteva essere valorizzata in sede di legittimità.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.500,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017. Ha infine richiamato il principio di diritto secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale priva l’originario proprietario della legittimazione a discutere della sorte del bene, rendendo irrilevante ogni successiva vicenda amministrativa che non incida sull’avvenuto trasferimento della proprietà.
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Nota della Redazione
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