Recidiva e giudizio di comparazione: sindacato di legittimità limitato alla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4915 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua efficacia sintomatica di una significativa prosecuzione del percorso delinquenziale è compito del giudice di merito, che deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia espressione di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, secondo i parametri individualizzanti indicati dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010. Tale giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità, ove non risulti affetto da vizi logici. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che censuri il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, anziché la prevalenza delle attenuanti generiche, essendo tale sindacato precluso dall’art. 69, quarto comma, cod. pen..

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 88.866,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 291-bis, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto nel territorio dello Stato 53,32 chilogrammi di tabacco lavorato estero, fatto commesso in Palermo il 10 luglio 2020.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 marzo 2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, eliminando la pena pecuniaria e rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione. Avverso tale sentenza, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censurava la sentenza impugnata per violazione di legge, contestando la mancata esclusione della recidiva. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza un adeguato confronto con l’ampia motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio del ricorrente, in uno dei quali era già stata applicata la recidiva reiterata e specifica, escludendo che il delitto in esame potesse considerarsi un’inserzione occasionale nel reato, ma piuttosto sintomatico di una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale.

Tale valutazione, ha osservato la Corte, si conforma al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, Calibè, secondo cui è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e all’eventuale occasionalità della ricaduta. Si tratta di una valutazione rientrante nell’attività discrezionale riservata al giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso, concernente il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, con cui la difesa lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile per essere precluso dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., nonché manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già trattato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva motivato la mancata prevalenza sulla base dell’assenza di ulteriori elementi tali da indurre a mitigare la pena, rimarcando come l’atteggiamento collaborativo del ricorrente fosse giustificato dall’essere stato sorpreso in possesso del tabacco in giudiziale sequestro.

Tale valutazione, ha precisato la Corte, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 33114 del 2020 e Sez. 4, n. 10379 del 1990. La motivazione della sentenza impugnata è risultata pertanto sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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