Termine per motivi aggiunti e deposito in giudizio del provvedimento (TAR Calabria n. 2044 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito in giudizio, da parte dell’amministrazione, del provvedimento conclusivo del procedimento — mai prima comunicato né osteso in sede di accesso — costituisce il momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale per la proposizione dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 43, comma 1, secondo periodo, c.p.a. In base ai criteri dell’ordinaria diligenza, il ricorrente costituito è tenuto a verificare l’eventuale deposito di atti processuali nel fascicolo. Il deposito giudiziale realizza un tramite di conoscenza adeguato al bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e stabilità dell’azione amministrativa. La circostanza che il giudice abbia differito la trattazione su istanza di parte non incide sul rispetto dei termini fissati dalla legge. Il provvedimento endoprocedimentale non impugnato nei termini resta definitivo e rende improcedibile l’impugnazione del solo verbale che lo precede.
Il Fatto
Un’associazione senza scopo di lucro partecipava alla procedura indetta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con avviso pubblico del 28 luglio 2023, volta a erogare provvidenze pubbliche per asili nido destinati ai bambini tra 24 e 36 mesi. Con decreti del Direttore Generale del 2 e del 18 gennaio 2024 venivano approvate le graduatorie; la ricorrente era esclusa per “carenza requisiti ex art. 7 dell’Avviso“.
Esperita senza esito l’istanza di accesso, l’associazione ricorreva al TAR, ottenendo in via cautelare il riesame della domanda e l’accesso agli atti. La commissione, con verbale del 12 giugno 2024, n. 17, riteneva carente il requisito dell’agibilità dei locali e attribuiva al progetto 30 punti sui 90 disponibili, sotto la soglia di 60 fissata dall’art. 7 dell’avviso. Seguiva il decreto dirigenziale del 29 luglio 2024, prot. AOODRCAL 20315, di non ammissione al contributo, impugnato con secondi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio la possibile irricevibilità dei secondi motivi aggiunti e l’improcedibilità dei primi, e investe le parti con lo strumento dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a. La difesa ricorrente eccepisce l’improvviso impedimento del difensore all’udienza e chiede la rimessione sul ruolo; il Tribunale ritiene superflua la rimessione, essendo stata garantita l’interlocuzione cartolare.
Nel merito, il ricorso principale è improcedibile: i decreti impugnati sono stati superati dalla rivalutazione operata in ottemperanza alla decisione cautelare. Quanto ai secondi motivi aggiunti, il decreto del 29 luglio 2024 era stato versato agli atti il 7 gennaio 2025 e la difesa erariale ne aveva eccepito l’inammissibilità con memoria dell’11 aprile 2025. La parte era dunque consapevole dell’esistenza del provvedimento conclusivo, come dimostrano le note d’udienza del 9 maggio 2025.
Il Collegio esclude che il mero deposito sia inidoneo a far decorrere i termini: anche a voler ammettere la produzione “a sorpresa”, la difesa erariale ha animato il contraddittorio sul punto. I secondi motivi aggiunti, notificati e depositati solo il 12 luglio 2025 — 186 giorni dopo la produzione documentale, 92 giorni dopo la rilevazione processuale, 64 giorni dopo il riferimento espresso al decreto negli scritti difensivi — sono pertanto tardivi e irricevibili. Il differimento della trattazione concesso dal Tribunale non incide sui termini di legge.
La conclusione si allinea alla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Calabria, Sez. I, n. 669 del 2022; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4354 del 2019; TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 11422 del 2024): il deposito giudiziale di documenti mai prima conosciuti integra il tramite di conoscenza idoneo ad avviare il termine dell’art. 43, comma 1, c.p.a. I primi motivi aggiunti sono improcedibili, perché l’eventuale annullamento del verbale non recherebbe utilità per la persistenza del decreto conclusivo.
In ogni caso, la valutazione della commissione, espressione di discrezionalità tecnica, non presenta profili di illogicità: il punteggio di 30, distante dalla soglia di 60, e la valutazione negativa sulla continuità rispetto al grado successivo appaiono ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.