Ottemperanza al giudicato e penalità di mora su condanna pecuniaria della PA (TAR Calabria n. 2042 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile e si cumula agli interessi legali, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 29 novembre 2021, n. 1529, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore dell’impresa ricorrente, di una somma a titolo di rivalutazione e interessi, di ulteriori interessi per ritardato pagamento di certificati e delle spese di lite distratte ai difensori, oltre alle spese di consulenza tecnica. La decisione è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato nell’aprile 2022.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la parte creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dall’elenco di cui all’art. 16-ter, comma 1-ter d.l. n. 179/2012, da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche. Con ordinanza n. 1052 del 2025 ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4 c.p.a., come risultante dalla Corte cost. n. 148 del 2021. La parte ha provveduto mediante raccomandata AR, essendo l’indirizzo PEC dei registri inidoneo alla ricezione.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su decisione passata in giudicato. L’ente non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare, detratto quanto già eventualmente corrisposto, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, prevedendo la liquidazione del compenso con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ente, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nota della Redazione
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