Conferma in autotutela e improcedibilità del ricorso avverso diniego paesaggistico (TAR Sicilia n. 2378 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autotutela, la distinzione tra atto meramente confermativo, inimpugnabile, e atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, dipende dallo svolgimento di una rinnovata valutazione e ponderazione degli interessi, ovvero di un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Ricorre l’atto meramente confermativo quando è ribadita la decisione assunta senza alcuna rivalutazione degli interessi né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è provvedimento di conferma quando si procede a un riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti o acquisendone di nuovi. Il provvedimento di conferma è esito di un procedimento di secondo grado e la circostanza che la decisione coincida con quella precedente è irrilevante, ciò che conta essendo il rinnovato esercizio del potere amministrativo. Ne consegue che la mancata impugnazione dell’atto di conferma comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso avverso i provvedimenti originari da esso sostituiti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, entrambi in data 29 settembre 2023: il diniego di autorizzazione per l’installazione di un impianto solare termico nella falda di copertura dell’abitazione e il diniego della presa d’atto di compatibilità paesaggistica per un vano tecnico a servizio dell’impianto, con conseguenti ordini di rimessione in pristino. L’immobile si colloca nel centro storico di Modica, area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avverso i dinieghi il ricorrente ha proposto ricorso,articolando censure di genericità della motivazione, di non conferenza del rilievo sulla visibilità della falda e di esclusione degli interventi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 e della normativa regionale. Prima della decisione, l’interessato ha presentato istanza di riesame in autotutela, definita dall’Amministrazione con nota non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio una questione di improcedibilità e la sottopone alle parti con avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il nodo è la qualificazione della nota con cui la Soprintendenza ha riscontrato l’istanza di riesame: atto meramente confermativo o atto di conferma in senso proprio.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. V, n. 491 del 2022; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3579 del 2021): decisivo è lo svolgimento di un riesame della situazione che aveva condotto al provvedimento precedente, con nuova ponderazione degli interessi o nuovo apprezzamento dei fatti. L’atto meramente confermativo nega validità ragioni di riapertura; il provvedimento di conferma riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha avviato, su istanza dell’interessato, un procedimento di secondo grado, esaminando le osservazioni formulate e svolgendo un riesame complessivo della vicenda, non limitato ai profili sollevati nell’istanza. La nota ha fornito motivazioni più approfondite sul contesto: il fabbricato prospetta sulla piazzetta Campailla insieme ad altri due immobili a vincolo diretto e l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 42/2004, con esclusione degli interventi dall’autorizzazione paesaggistica secondo la tabella A, punto 6, della legge regionale n. 5/2019.

L’Amministrazione ha inoltre richiamato l’art. 16 del D.A. 32/Gab. del 3 ottobre 2018 e le prescrizioni del nulla-osta autorizzativo, oltre alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 34 del 2023 sull’insanabilità del volume tecnico. Da qui la qualificazione della nota come atto di conferma in senso proprio e l’improcedibilità del ricorso avverso le precedenti determinazioni da essa sostituite, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *