Denunzia cumulativa dei vizi di motivazione: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 14185 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che formuli una denunzia cumulativa, promiscua e perplessa, deducendo contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e i tre vizi della motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. La motivazione per relationem è ammissibile in caso di c.d. doppia conforme, poiché le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente formando un’unica entità logico-giuridica. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere implicita o indeterminata, purché idonea a coartare la volontà della vittima, da valutarsi in relazione al contesto ambientale e alla personalità dell’agente. Per la persona offesa costituita parte civile non sono richiesti riscontri estrinseci alle dichiarazioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani dichiarava l’imputato colpevole di reati avvinti dalla continuazione, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, con le pene accessorie e il risarcimento dei danni alla parte civile. La Corte di appello di Palermo confermava integralmente la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, alla mancata ricerca di riscontri e alla qualificazione della condotta come estorsiva; con il secondo censurava il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito il principio per cui la denunzia cumulativa di violazione di legge e dei tre vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile, poiché i vizi sono eterogenei e logicamente incompatibili, non potendosi attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo i profili scrutinabili.
Con riguardo al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto aspecifico e meramente reiterativo dei motivi di appello. Il riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen. nel titolo del motivo non era supportato da alcuna argomentazione. La dedotta censura per travisamento delle dichiarazioni di alcuni testi e delle intercettazioni difettava del necessario confronto con la motivazione impugnata e della allegazione della prova di resistenza. La Corte ha invece rilevato che la sentenza impugnata aveva congruamente valutato l’attendibilità della persona offesa, il cui narrato era corroborato da altri elementi probatori e dal contenuto delle conversazioni intercettate, senza che fossero richiesti riscontri esterni, pur trattandosi di parte civile.
Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte ha rammentato che la minaccia implicita è sufficiente a integrare l’estorsione se idonea a coartare la volontà della vittima. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato il contesto ambientale e la caratura mafiosa dell’agente, nota alla vittima, fornendo una motivazione coerente anche sulla reazione della parte lesa. Il profilo relativo alla mancata prova del danno è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, non essendo stato devoluto con l’atto di appello.
Il secondo motivo è stato giudicato anch’esso aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sostenuto da motivazione esente da vizi logici, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nella specie, la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato i precedenti penali specifici dell’imputato, tra cui due condanne per associazione di stampo mafioso, e la gravità dei fatti.
Nota della Redazione
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