Movimentazione carri armati demilitarizzati incompatibile con zona agricola e attività sportiva (TAR Lombardia n. 3754 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La movimentazione di mezzi storici demilitarizzati, ove offerta al pubblico indifferenziato dietro corrispettivo e dunque connotata da finalità commerciali, non costituisce attività sportiva dilettantistica ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2021 e non usufruisce della compatibilità urbanistica prevista dall’art. 7-bis del d.lgs. n. 36 del 2021. Tale attività è astrattamente incompatibile con la destinazione agricola dell’area, non essendo paragonabile al transito di mezzi agricoli e producendo effetti dannosi sul terreno. Non opera, inoltre, la causa di esclusione dai limiti di rumorosità di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, trattandosi di rumorosità connessa a esigenze commerciali. L’ordine comunale di sospensione dell’attività è legittimo, mentre l’ordine di remissione in pristino è illegittimo per difetto di istruttoria, ove fondato su mere descrizioni di solchi provvisori privi di verifica effettiva sullo stato del suolo.

Il Fatto

Una società proprietaria di un terreno agricolo concedeva in locazione l’area a un’associazione sportiva dilettantistica, che vi svolgeva attività di paintball e softair, mettendo a disposizione dei fruitori carri armati demilitarizzati di proprietà della società, con possibilità di guida o trasporto dietro pagamento.

Il Comune intimato adottava un’ordinanza con cui ingiungeva la cessazione immediata della movimentazione dei mezzi e la remissione in pristino dello stato dei luoghi, previa indagine ambientale. La società e il suo legale rappresentante impugnavano l’atto innanzi al TAR Lombardia, deducendo difetto di legittimazione passiva, omessa comunicazione del preavviso di diniego, illogicità, incompetenza, violazione del principio di proporzionalità, erroneità dei rilievi ARPA, travisamento in materia urbanistica e carenza istruttoria quanto all’ordine di ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’ordinanza è rivolta anche al legale rappresentante della società proprietaria del terreno e dei mezzi, soggetto correttamente individuato tra i destinatari dell’effetto lesivo. Quanto al preavviso di diniego, l’atto impugnato non conclude il procedimento avviato su istanza di parte ex artt. 68 e 69 del R.d. n. 773/1931, ma consegue all’avvio del procedimento per rilievi fonometrici del 19 gennaio 2023, sollecitato dalle lamentele di cittadini. Il procedimento su istanza era ancora in corso all’epoca del contenzioso.

Infondate sono altresì le censure di illogicità e incompetenza dirigenziale: la valutazione congiunta di profili ambientali, acustici e urbanistici risponde a necessità istruttoria, e non si tratta di ordinanza contingibile e urgente, bensì di esercizio di poteri ordinari di vigilanza.

Nel merito, il Comune dimostra che l’utilizzo dei carri armati non era meramente ancillare all’attività sportiva, essendo offerto al pubblico indifferenziato dietro corrispettivo, anche tramite piattaforme commerciali. Il tesseramento dei fruitori occasionali è servente e successivo all’acquisto, non prodromico. Difetta dunque la causa di esclusione dell’art. 4, comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997. Quanto ai rilievi ARPA, essi non incidono in modo determinante sulla motivazione, fondata sul potere di vigilanza urbanistico-edilizia.

La movimentazione dei mezzi, ricondotta a attività commerciale, è incompatibile con la destinazione agricola di pregio: il passaggio dei carri produce effetti dannosi sul terreno, non paragonabili al transito di mezzi agricoli. Non soccorre l’art. 7-bis del d.lgs. n. 36 del 2021, sia perché il concetto di “sede” non può estendersi all’intera area, sia perché l’attività è produttiva e commerciale. L’attività di softair con mezzi corazzati esula, inoltre, dal concetto di attività sportiva, risolvendosi in una rappresentazione teatrale di fatti storici.

È invece fondato il motivo sull’ordine di remissione in pristino: il Comune lo ha disposto in base alle sole descrizioni ARPA dei solchi provvisori, senza verifica effettiva sullo stato del suolo né sopralluogo nell’imminenza del provvedimento. Il difetto di istruttoria impone l’annullamento di tale ordine, restando salva la possibilità per l’amministrazione di concludere l’istruttoria e confermare l’ordine ora per allora. Il ricorso è in parte respinto e in parte accolto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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