Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3755 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di pagamento statuito nella sentenza passata in giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. L’assenza di prova dell’avvenuto e integrale pagamento integra il presupposto per l’emanazione dell’ordine e per la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La penalità di mora può essere negata quando ricorra una situazione di obiettiva incertezza sulle modalità di pagamento di emolumenti non previsti dalla normativa vigente.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo assunta con contratto a termine presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti, oltre interessi e rivalutazione. Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia.

Il Ministero si è costituito rappresentando una situazione di stallo: la Ragioneria Territoriale dello Stato ha respinto le richieste di pagamento, trattandosi di emolumento non previsto dalla normativa vigente, e le istituzioni scolastiche non dispongono di fondi dedicati. L’amministrazione ha riferito di avere investito gli uffici centrali competenti con una nota, senza ottenere riscontro.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha accertato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come documentato dalla difesa della ricorrente, e che sussistono i presupposti di applicabilità dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È stato altresì verificato il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

L’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento. Da ciò il Tribunale ha fatto discendere l’obbligo di pagamento in capo al Ministero intimato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. L’ordine ricomprende le somme indicate nella sentenza, dedotti i versamenti intervenuti, fermo restando che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione oltre i limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ. e del d.lgs. n. 231/2002. Sono inclusi gli ulteriori accessori di legge e gli oneri di registrazione, di copia e di notificazione, oltre agli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferire alla Sezione sull’assolvimento del mandato. Il compenso è stato riservato a successiva determinazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora. La misura non è apparsa allo stato equa, in ragione della situazione di incertezza creatasi sulle modalità di pagamento di emolumenti astrattamente non previsti dalla legge, oggetto di riconoscimento giuridico da parte dei giudici del lavoro aditi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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