Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 1561 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto azionato, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato e l’inutile decorso del termine di adempimento. Su tale prova, incombe sull’Amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo o impeditivo, ovvero l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’esecuzione del giudicato o di giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso. Il Commissario ad acta nominato può essere individuato in un dirigente della stessa Amministrazione, senza diritto a compenso.

Il Fatto

Con sentenza n. 3921 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento a tempo determinato prestato in quattro anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori.

La sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risulta, per contro, alcun adempimento da parte del Ministero.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 cod. civ. anche nel giudizio di ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto di agire, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., spettava all’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La costituzione di mera forma resta dunque priva di effetti sul piano probatorio e il ricorso va accolto.

Il Collegio ordina all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Tribunale esclude ogni diritto. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto e applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. La nomina di un dirigente della stessa Amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale nega infine la fissazione della somma ulteriore di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che, per la natura e l’entità del credito e per il tempo trascorso, risulterebbe iniqua. Le spese sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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