Muri di cinta e legnaia di rilevanti dimensioni richiedono permesso di costruire (TAR Campania n. 4708 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il muro di cinta o di contenimento si distingue dalla semplice recinzione, che ha caratteristiche tipologiche di minima entità e assolve alla mera delimitazione della proprietà. Quando, per struttura ed estensione dell’area, il manufatto modifica l’assetto urbanistico del territorio, esso non ha natura pertinenziale e rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire. Il rilascio del titolo edilizio per una tettoia o legnaia è necessario quando, per le caratteristiche costruttive e le dimensioni, il manufatto è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio; è invece sottratto al regime autorizzativo quando conformazione e ridotte dimensioni ne rendono evidente la finalità di mero arredo e di riparo dell’immobile cui accede. L’ordine di demolizione che investe più opere resta incontestato per le parti non fatte oggetto di specifica censura.
Il Fatto
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha emanato un’ordinanza urbanistica con cui ha ingiunto al ricorrente la demolizione di una serie di manufatti costruiti su un fondo, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: una legnaia in ferro, alcune dépendance e un locale ripostiglio, oltre a plurimi muri, tra cui un muro fronte strada con ringhiera metallica e varchi carrabili e pedonali.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo violazione degli artt. 97 Cost., 3 della legge n. 241/1990 e 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere. Ha sostenuto che i muri assolverebbero a funzione di mera recinzione, con natura pertinenziale, e che la legnaia sarebbe una tettoia aperta, non soggetta a regime autorizzativo. Il Comune si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’ordine di demolizione riguarda una molteplicità di opere. La parte relativa alla dépendance e al locale ripostiglio deve ritenersi incontestata, non avendo il ricorrente articolato alcuna censura sulla situazione di tali manufatti. La controversia si concentra quindi sui muri e sulla legnaia.
Sui muri, il TAR richiama la giurisprudenza condivisa secondo cui il muro di cinta o di contenimento si differenzia dalla semplice recinzione, che ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà. Il muro che, per struttura ed estensione dell’area, modifica l’assetto urbanistico non ha natura pertinenziale e rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. II, n. 7049 del 2024; sez. VI, n. 4169 del 2018).
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che i muri ingiunti presentano rilevanti dimensioni. Il Collegio ne esclude pertanto la qualificazione come mere recinzioni: per la loro legittima edificazione risultano necessari i titoli abilitativi edilizi e paesaggistici prescritti in relazione alla condizione dell’area di sedime.
Quanto alla legnaia, il TAR richiama l’orientamento secondo cui il permesso di costruire per una tettoia è necessario quando, per le caratteristiche costruttive, essa è idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione è invece sottratta al regime autorizzativo ove conformazione e ridotte dimensioni ne rendano evidente la finalità di mero arredo e di riparo dell’immobile cui accede (Cons. Stato, sez. VI, n. 9054 del 2024; sez. VI, n. 813 del 2021).
Nel caso concreto il provvedimento dà conto di una legnaia di rilevanti dimensioni, pari a mq 22,80, che non disvela una finalità di mero arredo, riparo e protezione del fabbricato cui accede. Anche per essa si richiede il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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