Ordinanza contingibile e urgente, la qualità di erede va provata con l’accettazione (TAR Sicilia n. 2442 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente adottata a tutela della pubblica incolumità non può essere individuato nel solo chiamato all’eredità del formale intestatario catastale. La delazione non è sufficiente all’acquisto della qualità di erede, che richiede l’accettazione, espressa o tacita. Grava sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’effettivo conseguimento di tale qualità, non desumibile dalla sola chiamata. In difetto, l’Ente può esperire l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., richiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. o procedere all’esecuzione d’ufficio. La legittimazione passiva può tuttavia fondarsi sulla signoria fattuale sul bene, ammessa tramite confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Il Fatto
Il Sindaco di Messina ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un edificio dichiarato pericoloso per la pubblica incolumità. Destinatari dell’ordine sono stati individuati i discendenti dell’intestatario catastale del bene, deceduto nel secolo scorso, sul presupposto della loro chiamata all’eredità per successione legittima.
Alcuni ricorrenti hanno impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, contestando di essere eredi e dunque di dover sopportare l’onere degli interventi. Due di essi, non destinatari dell’ordinanza, hanno agito per prevenire un’analoga iniziativa futura. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso delle due ricorrenti non destinatarie dell’atto, carenti di legittimazione a ricorrere secondo Cons. Stato, Ad. plen. n. 3/2022. La pretesa di un accertamento negativo della propria legittimazione passiva si risolve in una domanda su poteri amministrativi non ancora esercitati, preclusa dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il primo motivo per gli altri ricorrenti. Essi erano stati qualificati destinatari in quanto successori del formale intestatario catastale, sul solo presupposto della discendenza ricostruita dallo stato di famiglia: in tal modo erano stati trattati come meri chiamati all’eredità. Richiamando TAR Campania, sez. V, n. 5186 del 2024, il Collegio ha osservato che l’art. 460, comma 2, c.c. attribuisce al delato una mera facoltà e non un obbligo, e che la delazione non basta all’acquisto della qualità di erede.
L’Amministrazione è dunque onerata di provare l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità (TAR Lombardia n. 3129 del 2023; TAR Piemonte n. 937 del 2023). Non valgono a tal fine atti che ammettano interpretazioni alternative, né le dichiarazioni di successione, di valore meramente indiziario (C.G.A.R.S. n. 255/2024). Ove non riesca a individuare il soggetto obbligato, il Comune può esperire l’actio interrogatoria, chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente o eseguire d’ufficio gli interventi, recuperando le spese.
Il ricorso è invece stato rigettato per una ricorrente. In una missiva al Comune ella aveva ammesso di aver incaricato un tecnico e un’impresa per un sopralluogo e per verificare i lavori di messa in sicurezza. Tale dichiarazione integra confessione stragiudiziale di circostanze storiche a sé sfavorevoli e vale a fondare la legittimazione (Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2023), a prescindere dal titolo dominicale.
Respinto anche il motivo sulla mancata comunicazione di avvio: il rischio di caduta di detriti e mattoni integra l’urgenza qualificata che consente di omettere la garanzia dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. V, n. 5239/2017). L’ordine di eseguire i lavori necessari non è indeterminato, ma va letto nel quadro fattuale del pericolo (TAR Lombardia n. 2554/2025). Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 460 c.c. – Poteri del chiamato prima dell'accettazione
- Art. 481 c.c. – Fissazione di un termine per l'accettazione
- Art. 528 c.c. – Nomina del curatore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2735 c.c. – Confessione stragiudiziale