Mutamento di destinazione d’uso e carico urbanistico tra categorie non omogenee (C.G.A.R.S. n. 563 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso che comporti il passaggio tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia incidente sul carico urbanistico e resta soggetto a concessione onerosa, indipendentemente dall’esecuzione di opere. La verifica dell’aggravio urbanistico va condotta in concreto, ma può desumersi dalla diversità delle infrastrutture richieste dalla nuova destinazione rispetto a quella assentita. I provvedimenti repressivi di illeciti edilizi hanno carattere vincolato e non richiedono un aggravio motivazionale in ragione del tempo trascorso. Nel caso di specie la destinazione abitativa, in luogo di quella a impianto sportivo, determina un aggravio degli standard e conferma la legittimità dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile nel territorio di un comune siciliano aveva realizzato, a partire dal 1997, alcune strutture prefabbricate su piattaforme di cemento armato, inizialmente destinate a palestra e poi assentite con provvedimento del 2000, previo parere di compatibilità paesaggistica. Dopo l’acquisto, l’appellante aveva trasferito nell’edificio il proprio nucleo familiare, mutandone di fatto la destinazione a civile abitazione.
A distanza di oltre diciassette anni il comune notificava un’ordinanza dirigenziale con cui ingiungeva la demolizione dei tre manufatti adibiti ad abitazione e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre a contestare un ampliamento di circa 25 mq del fabbricato B. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso; l’interessato proponeva appello, dolendosi del travisamento dei fatti e del difetto motivazionale del provvedimento tardivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo al difetto di motivazione dell’ordinanza, adottata dopo un lungo lasso di tempo. Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte afferma il carattere vincolato dei provvedimenti repressivi di illeciti edilizi ed esclude la necessità di un aggravio motivazionale. La conoscenza del mutamento da parte dell’amministrazione non incide dunque sulla legittimità dell’atto.
Passando al cambio di destinazione d’uso, il C.G.A.R.S. condivide il ragionamento del primo giudice. Pur ribadendo, sulla scorta di Cons. St., Sez. IV, n. 6388/2018, la necessità di una verifica in concreto dell’aggravio urbanistico, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’aggravio sia evidente dalla diversità delle infrastrutture richieste dalla destinazione abitativa rispetto a quella sportiva.
Il passaggio tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra così una modificazione edilizia con effetti sul carico urbanistico, soggetta a regime concessorio oneroso indipendentemente dall’esecuzione di opere. Il mutamento deve inoltre conformarsi alla disciplina urbanistica, come già rilevato dal primo giudice.
Ne discende l’infondatezza anche del primo motivo e il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata. In ragione della mancata costituzione dell’amministrazione appellata, nulla è disposto sulle spese del grado.
Nota della Redazione
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