Silenzio-inadempimento riconoscimento titolo Spagna termine 120 giorni (TAR Lazio n. 6491 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’amministrazione competente è tenuta a provvedere con un esame che tenga conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, senza operare un confronto astratto tra i diversi ordinamenti. Nei casi di accertata inerzia, il giudice amministrativo può assegnare un termine per provvedere, commisurato al carico di lavoro dell’amministrazione, e disporre fin da ora la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 21.7.2025. Decorso infruttuosamente il termine di legge senza che l’amministrazione avvisasse alcun che, la ricorrente adiva il TAR Lazio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, rilevando che il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento è stabilito dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Nel caso di specie, tale termine risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso, rendendo così configurabile il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Il Collegio, nel solco di un orientamento ormai consolidato, ha evidenziato che l’accertamento dell’inerzia non è condizionato dalla fondatezza della pretesa sostanziale, attenendo il giudizio alla sola violazione dell’obbligo di provvedere.
Quanto al termine da assegnare per l’adozione del provvedimento, il TAR ha ritenuto congruo commisurarlo a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerato il notorio e rilevantissimo numero di istanze della stessa specie presentate al Ministero. La fissazione di un termine più ampio rispetto a quello ordinario è stata giustificata dall’esigenza di consentire all’amministrazione un esame accurato della documentazione riferita alla specifica posizione della ricorrente.
Con riferimento al merito della valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere, il Collegio ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1361 del 2023, ritenendo che gli stessi, pur formulati per titoli conseguiti in Romania, siano sovrapponibili a quelli di qualsiasi Stato membro. L’amministrazione dovrà pertanto valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti e disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con l’ordine di provvedere entro 120 giorni e la nomina, fin da ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inazione dell’amministrazione, il quale dovrà concludere il procedimento entro il successivo termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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