TARI, aumento del 18 per cento giustificato dall’incremento dei costi del servizio (C.G.A.R.S. n. 562 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risultanti dal piano economico-finanziario, e non può essere condizionata dal dato, occasionale e patologico, dell’evasione del tributo. L’aumento tariffario che trovi causa nell’incremento dei costi di conferimento in discarica è pertanto legittimo, non essendo configurabile alcuna sproporzione tra maggiori oneri e incremento applicato ai contribuenti. La trattazione d’urgenza di un punto all’ordine del giorno del consiglio comunale è giustificata dalla necessità di rispettare il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione e non richiede una specifica motivazione ulteriore. Il parere contrario di una commissione consiliare, non vincolante, non obbliga l’organo deliberante a motivare le ragioni del dissenso. In Sicilia, le dimissioni del Sindaco non travolgono il Consiglio comunale, perché il Sindaco non è componente dell’assemblea; la deroga al principio simul stabunt, simul cadent non è irragionevole e la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, soggetto passivo della TARI nel Comune di Catania, impugna davanti al TAR Sicilia le deliberazioni consiliari con cui sono stati approvati il piano economico-finanziario del servizio rifiuti e l’aumento del 18 per cento delle tariffe, oltre al provvedimento di rinvio del pagamento della terza rata. Deducendo vizi di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità della procedura d’urgenza seguita, l’impossibilità di ricostruire la seduta consiliare svoltasi in videoconferenza e la decadenza degli organi dopo le dimissioni del Sindaco, chiede l’annullamento degli atti.
Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. Propone appello l’interessato, riproponendo i motivi di prime cure e lamentando, inoltre, che la sentenza di primo grado abbia richiamato una decisione della Corte costituzionale depositata dopo la camera di consiglio. Il Comune resiste, sostenendo che l’aumento consegue all’incremento dei costi di conferimento in discarica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli artt. 251, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 e 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che impongono di approvare un piano finanziario idoneo alla copertura integrale dei costi e di determinare le tariffe in conformità ad esso. Le deliberazioni impugnate recano la puntuale indicazione dell’incremento dei costi di trattamento e smaltimento e risultano precedute da adeguata istruttoria, con i pareri obbligatori di legge.
Quanto alla procedura d’urgenza, la Corte ritiene che essa trovi giustificazione nella scadenza, già più volte prorogata, del 31 agosto 2022 per l’approvazione dei bilanci di previsione. Il lungo lasso temporale tra proposta e discussione non è di per sé indice di illegittimità. Il richiamo al parere contrario della commissione consiliare è dichiarato irrilevante, non trattandosi di atto vincolante e non essendo comunque dimostrata la sua esistenza. Sulle modalità telematiche della seduta, i verbali redatti come atti pubblici attestano l’identità dei partecipanti e non sono stati sconfessati con querela di falso.
Sulla decadenza degli organi, il Collegio conferma il richiamo all’art. 12, ultimo comma, della l.r. n. 7/1992: sino all’insediamento del commissario straordinario, avvenuto il 13 settembre 2022, il vice Sindaco e la Giunta esercitano legittimamente le attribuzioni indifferibili, e tale indifferibilità è correlata al termine di approvazione del bilancio. Quanto alla dedotta incostituzionalità dell’art. 11 della l.r. n. 35/1997, che esclude la cessazione del Consiglio, la Corte la reputa manifestamente infondata: gli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano attribuiscono alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e la non appartenenza del Sindaco al Consiglio rimuove una ragione essenziale dell’applicazione del principio simul stabunt, simul cadent. Le decisioni della Consulta richiamate dall’appellante non affermano quel principio con riferimento all’ordinamento siciliano.
Il quarto motivo è respinto in forza dell’indirizzo per cui i precedenti giurisprudenziali non sono documenti e possono essere richiamati anche oltre i termini, trattandosi di contenuto tipico della sentenza ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (così Cons. Stato, sez. IV, n. 1681 del 2023). L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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