Ottemperanza: cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale per adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 2485 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., l’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la notificazione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. La circostanza che l’esecuzione del giudicato sia avvenuta tardivamente, ossia solo a seguito della proposizione del ricorso, integra comunque una forma di soccombenza virtuale della parte pubblica, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione delle spese va operata tenendo conto del carattere seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il docente, già destinatario di un giudicato favorevole formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di euro 1.500,00, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del dictum.
A seguito della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvedeva, sebbene tardivamente, all’accredito delle somme dovute sulla Carta del docente. La parte ricorrente dichiarava, pertanto, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che l’esecuzione spontanea del giudicato, ancorché tardiva, aveva consentito il conseguimento del bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata pertanto adottata, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente in relazione alla domanda principale.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, pur avendo adempiuto, lo ha fatto solo dopo l’instaurazione del giudizio, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice ordinario. Tale condotta integra i presupposti per la condanna alle spese, non potendo l’esecuzione tardiva elidere la necessità della tutela giurisdizionale azionata.
Nella liquidazione del compenso, il Tribunale ha tenuto conto della natura seriale della controversia, relativa all’esecuzione di sentenze in materia di Carta del docente, che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha quindi ridotto l’importo delle spese, liquidandole in misura contenuta e comunque proporzionata all’attività difensiva effettivamente svolta.
La condanna è stata infine pronunciata con espressa distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., con conseguente obbligo per l’Amministrazione di corrispondere direttamente ai difensori le somme liquidate, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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