Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2006 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto un credito retributivo, quando l’Amministrazione, pur costituitasi, non alleghi né documenti l’avvenuta integrale esecuzione. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inottemperanza, va assegnato all’Amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, va nominato il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo il criterio di adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., commisurandole alla limitata attività difensiva in concreto svolta.

Il Fatto

La docente ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito, sulla carta di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dell’importo di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, notificata al Ministero il 22.07.2024 e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 9.07.2025, dopo il decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza documentare alcun adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo, era decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso per ottemperanza. Il TAR ha richiamato, sul punto, la propria giurisprudenza più recente (TAR Lombardia n. 1976 del 2026).

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa della ricorrente, concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato, risulta sorretta da idonea documentazione ed è rimasta non contrastata dall’Amministrazione debitrice. Questa, pur costituitasi, non ha allegato né provato l’avvenuta integrale esecuzione della sentenza: si è quindi realizzata la dedotta inottemperanza.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito alla docente dell’importo di € 500,00, con detrazione dei pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.

Al commissario è demandato l’incarico di determinare definitivamente l’importo ancora dovuto e di adottare ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato, assumendo le funzioni solo su istanza del creditore e provvedendo entro i successivi 60 giorni. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è stato riconosciuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione. La liquidazione — € 800,00 per compensi, oltre accessori — è stata operata applicando il criterio di adeguatezza dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. (Cons. Stato n. 2447 del 2026) e tenendo conto della limitata attività difensiva, riconducibile alle attività minime e stereotipate della materia. Le spese sono state distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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