Illegittima l’autonomia del criterio del range diottrico rispetto alla conformità della lente intraoculare (TAR Sardegna n. 1031 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di un criterio tecnico di un’offerta, quale il range diottrico, non è autonoma quando la conformità del prodotto alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla legge di gara è contestualmente messa in discussione. Qualora una lente intraoculare non presenti una caratteristica essenziale (nella specie, la superficie sferica anteriore), la stazione appaltante legittimamente attribuisce un punteggio pari a zero non solo al criterio di conformità, ma anche ai sub-criteri strettamente correlati alla utilizzabilità del prodotto stesso. La valutazione dei parametri relativi a elementi estrinseci (facilità di utilizzo dell’iniettore, documentazione scientifica, tempi di consegna) non è sintomo di illogicità, poiché essi non ineriscono alla lente ma alla fornitura. Il giudizio tecnico della commissione, se sorretto da motivazione logica e coerente con la lex specialis, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato ad una gara europea a procedura aperta, indetta da un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di protesi oculistiche. Per il Lotto n. 9, relativo a lenti intraoculari con specifiche caratteristiche tecniche, la sua offerta non era stata ammessa alle fasi successive, non avendo superato la soglia minima di punteggio tecnico. In particolare, la Commissione aveva attribuito zero punti sia per il criterio di conformità tecnica, sia per il criterio del range diottrico, pur riconoscendo la qualità migliorativa di quest’ultimo. La società contestava tale valutazione, deducendo che il range diottrico costituisse un parametro autonomo, che avrebbe dovuto essere valutato indipendentemente dalla conformità formale della lente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure della ricorrente. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la ricorrente non contestava il giudizio di non conformità della lente, che era stato alla base del punteggio zero per il criterio principale. La questione centrale riguardava la possibilità di valutare autonomamente il criterio del range diottrico, definito dalla legge di gara come “range diottrico come richiesto nelle caratteristiche tecniche”.
Secondo il giudice amministrativo, la tesi della ricorrente non convince in quanto il criterio del range diottrico non può che essere influenzato dalla complessiva utilizzabilità della lente offerta. Se la lente non possiede un requisito essenziale richiesto (la superficie sferica anteriore), la stessa deve ritenersi non conforme e tale giudizio negativo si riflette necessariamente sui sub-criteri ad essa correlati. La circostanza che la lente non presenti le caratteristiche minime per essere utilizzata comporta, logicamente, l’attribuzione di un punteggio pari a zero anche per il range diottrico, indipendentemente dall’intervallo di potenza offerto.
Il Collegio ha poi confutato l’argomento basato sulla presunta illogicità della valutazione, evidenziando come i criteri che avevano ottenuto punteggi eccellenti riguardassero elementi estrinseci alla lente stessa: l’iniettore per la facilità di utilizzo, la letteratura scientifica a supporto del prodotto e i tempi di consegna. Tali parametri, inerendo alla fornitura e non alla conformità tecnica del bene, potevano legittimamente essere valutati positivamente, senza che ciò determinasse una contraddizione con il giudizio negativo sulla lente. La stazione appaltante, infatti, non avrebbe potuto acquistare un prodotto diverso da quello voluto e descritto nella legge di gara.
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Nota della Redazione
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