Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 30 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di conformarsi alla decisione. Il ricorso è ammissibile quando la parte dimostri il passaggio in giudicato del titolo e la sua idoneità esecutiva. Le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 escludono, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica della copia attestata conforme all’originale. Il giudice ordina all’ente inadempiente il pagamento entro un termine perentorio e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 145/2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e resa in unico grado. Con quella decisione il giudice civile aveva riconosciuto alla parte il diritto all’indennità prevista dall’art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, per la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, condannando il Comune al pagamento di € 14.796,25, oltre interessi legali dal 1° febbraio 2018 fino al soddisfo, e delle spese di giudizio.

La sentenza era stata notificata in copia conforme all’ente debitore il 31 maggio 2023, presso il domicilio digitale, e la cancelleria aveva attestato il passaggio in giudicato in data 30 luglio 2023. Il Comune, rimasto inadempiente, non si è costituito nel giudizio di ottemperanza neppure dopo la notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato del titolo mediante l’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello del 16 ottobre 2023, dalla quale risultava la mancata impugnazione della decisione notificata il 31 maggio 2023.

Il Collegio si è soffermato sulla forma del titolo esecutivo giudiziale. Le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, hanno eliminato, dal 28 febbraio 2023, l’onere di spedizione in forma esecutiva delle sentenze del giudice ordinario. La novellata disposizione richiede soltanto il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente sono pertanto idonee anche ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, trattandosi di sentenza civile esecutiva.

Quanto alla natura del titolo, il Tribunale ha confermato che la pronuncia della Corte d’Appello rientra tra quelle azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appresta la tutela per l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Le somme richieste corrispondono a quelle liquidate dalla sentenza civile, dovendosi includere anche il rimborso del compenso al CTU e le spese di registrazione documentate in corso di causa. Il Tribunale ha ordinato al Comune il pagamento entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta, ratione muneris, il Dirigente dell’Ufficio Contabilità del Comune, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, con ulteriori 40 giorni per provvedere. La nomina del commissario ha indotto il Tribunale a escludere, allo stato, i presupposti per la penalità di mora, restando salva una diversa valutazione su nuova e apposita istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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