AUA e conferenza di servizi: il diniego va preceduto dall’avviso di rigetto (C.G.A.R.S. n. 536 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, adottata su atti di dissenso non superabili, produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, per espressa previsione dell’art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990. La sua omissione invalida il provvedimento finale di diniego e non è soggetta a sanatoria processuale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Nel procedimento di rilascio della AUA il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni non esclude la valutazione di compatibilità urbanistica da parte dell’autorità competente, dovendo gli aspetti ambientali e quelli edilizi essere esaminati congiuntamente. Il confronto tra interessi contrapposti, specie in presenza di un impianto preesistente, deve svolgersi nella sede partecipativa della conferenza, secondo i principi di cooperazione e buona amministrazione.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, subentrato nel 2006 a un complesso produttivo autorizzato fin dal 1997. Con istanza del 28 giugno 2019 chiedeva al SUAP la rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per unificare in un solo titolo l’autorizzazione alle emissioni e l’iscrizione al registro recuperatori.
La Città Metropolitana, dopo l’indizione della conferenza di servizi e la sospensione dei lavori in attesa del parere comunale, rigettava la richiesta recependo il parere negativo del Comune, fondato sull’asserita incompatibilità urbanistica dell’impianto rispetto alla destinazione agricola dell’area. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo vizi procedimentali e l’insussistenza del vincolo urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, incentrati sullo svolgimento della conferenza di servizi. Nel verbale della seduta i lavori risultano sospesi in attesa del parere del Comune, sopraggiunto oltre i termini, senza che si fosse instaurato alcun confronto partecipativo. La determinazione negativa non è stata comunicata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990, che nell’ipotesi di diniego impone la trasmissione delle osservazioni alle amministrazioni coinvolte.
Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1790 del 2022, la Corte ribadisce che la mancata comunicazione dei motivi ostativi invalida il provvedimento di diniego senza possibilità di sanatoria processuale. Il vizio è di per sé sufficiente all’accoglimento dell’appello.
Il Collegio precisa poi che le questioni di compatibilità urbanistica avrebbero dovuto formare oggetto di confronto in conferenza, anche per individuare soluzioni alternative per l’insediamento. Il potere di pianificazione non può precludere insediamenti industriali in zona agricola se non in via eccezionale, dovendo la destinazione agricola impedire gli insediamenti residenziali e non ogni intervento produttivo (Cons. Stato, Sez. V, n. 3818 del 2012 e n. 4861 del 2007).
Il secondo motivo è respinto. L’art. 269, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 fissa in quindici anni la durata dell’autorizzazione alle emissioni; il comma 3, pur distinguendo rilascio e rinnovo, non esclude la valutazione urbanistica anche in sede di rinnovo. In assenza di regolarità edilizia l’AUA non può essere rilasciata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5191 del 2020). Il terzo motivo è infondato, vertendosi sulla sopravvenuta incompatibilità dell’impianto.
Quanto al quinto motivo, la Corte condivide la tesi dell’Amministrazione: il principio invocato dall’appellante (C.G.A.R.S. n. 1194 del 2022) non si applica, essendo il Comune dotato di zona industriale e non ricorrendo i presupposti della deroga. Ciò nonostante, la complessità degli interessi imponeva un’adeguata partecipazione: l’appello è accolto, il provvedimento annullato ai fini della reiterazione del procedimento, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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