Revocatoria fallimentare dei pagamenti al gestore aeroportuale: natura non tributaria dei diritti aeroportuali (Cass. civ., Sez. I, n. 12638 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I pagamenti dei diritti e delle tariffe aeroportuali effettuati dal vettore aereo al gestore dell’aeroporto sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare, sussistendone i presupposti di legge, anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav. che ha attribuito al solo ENAC il potere di vietare la partenza degli aeromobili. L’impossibilità del gestore di scegliere i vettori e di negare la partenza in caso di inadempimento non determina alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione dalla revocatoria, i cui presupposti vanno valutati con riguardo al momento del pagamento, non all’origine del credito. Ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, non si applica l’esenzione di cui all’art. 89 d.P.R. n. 602/1973. L’esonero dall’azione revocatoria per i pagamenti effettuati nei termini d’uso non opera per i pagamenti in ritardo, anche se reiterati, salvo che sia sopravvenuta una prassi condivisa che li trasformi in adempimenti esatti.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società di trasporto aereo aveva proposto azione revocatoria fallimentare nei confronti della società di gestione aeroportuale, avente ad oggetto alcuni pagamenti di diritti aeroportuali e addizionali comunali effettuati nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo i pagamenti revocabili e provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice. La corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, escludendo la revocabilità dei pagamenti a titolo di addizionali comunali per la loro natura tributaria e rideterminando la data da cui aveva avuto inizio la consapevolezza dello stato di insolvenza.
La società di gestione aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e corredato da sollecitazioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il Fallimento si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente invocava l’esonero per i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d’uso di cui all’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., sostenendo che i ritardi sistematici e i solleciti avrebbero creato una prassi modificativa dei termini. La Corte ha chiarito che i pagamenti in ritardo non sono esonerati dalla revocatoria, anche se reiterati, a meno che non sia sopravvenuta una prassi condivisa che li renda tempestivi. Nel caso di specie, l’accertamento della corte d’appello, fondato sui solleciti dal tono perentorio e minaccioso, ha escluso l’esistenza di tale prassi, con valutazione di merito insindacabile.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che la revocatoria richiede la prova della conoscenza effettiva, non meramente potenziale, dello stato di insolvenza, senza che assumano rilievo i doveri di diligenza del creditore di informarsi sulla situazione del debitore. La revoca non costituisce una sanzione per un comportamento negligente del creditore, ma la conseguenza di un atto pregiudizievole della par condicio creditorum. Le considerazioni relative agli artt. 1176 e 1227 c.c. sono state pertanto ritenute superflue.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso l’esonero del gestore aeroportuale dall’azione revocatoria. Richiamando le Sezioni Unite n. 1232/2004, ha ricordato che gli artt. 1460 e 1461 c.c. trovano applicazione anche a favore del monopolista legale, che non versa in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori. La Corte ha inoltre affermato che i presupposti della revocatoria vanno valutati al momento del pagamento, essendo irrilevante l’origine del credito e la libertà dell’accipiens di contrarre, data la natura redistributiva dell’azione, volta a ripristinare la parità tra i creditori.
Il quarto motivo è stato rigettato. La natura non tributaria dei diritti aeroportuali risulta da una norma di interpretazione autentica, l’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità solo per l’addizionale comunale e per i corrispettivi dei servizi antincendi. Ne consegue l’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 89 d.P.R. n. 602/1973, riferita alle imposte. Sono state infine dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.