Mutuo in valuta estera: nullità della doppia conversione solo al conteggio estintivo (ABF Collegio di Napoli n. 272 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei mutui indicizzati in valuta estera la clausola che, in caso di estinzione anticipata, impone la doppia conversione del debito residuo — prima in franchi svizzeri al cambio convenzionale, poi in euro al cambio corrente — è nulla per violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza ed equità, in contrasto con la Direttiva 93/13/CEE e con il Codice del Consumo. La violazione del principio di trasparenza comporta la valutazione della clausola in termini di abusività e la sua declaratoria ex officio ai sensi dell’art. 36 cod. cons.. Sul piano della competenza temporale dell’ABF, la domanda di nullità delle clausole di calcolo del debito residuo si àncora al momento della predisposizione del conteggio estintivo, non alla stipula del contratto. L’interesse al ricorso sussiste con la semplice richiesta di estinzione anticipata, non richiedendosi l’effettiva estinzione del mutuo.

Il Fatto

Il ricorrente è intestatario di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2009. A fronte di una richiesta di estinzione anticipata, l’intermediario ha chiesto, su un capitale residuo teorico di € 46.679,58, la somma di € 81.824,85, imputando € 29.893,82 alla voce “rivalutazione cambio”.

Il ricorrente ha eccepito l’usurarietà delle condizioni applicate e la nullità delle clausole di indicizzazione al franco svizzero (artt. 4, 7 e 7-bis), per violazione degli obblighi di trasparenza e per significativo squilibrio contrattuale (artt. 33, 34, 35 e 36 cod. cons.), chiedendo il ricalcolo delle somme. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza temporale dell’Arbitro, l’inammissibilità per mancata estinzione effettiva e l’infondatezza nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le questioni pregiudiziali. L’eccezione di incompetenza temporale è accolta solo in parte: le domande di accertamento dell’usurarietà e della violazione degli obblighi di trasparenza sul tasso e sull’indicizzazione attengono a vizi genetici del rapporto, da collocare al 2009, e ricadono oltre il limite del sesto anno precedente il ricorso, proposto nel settembre 2025 (cfr. Coll. Coordinamento n. 72/2014; n. 7440/2018).

Diverso è il ragionamento per la domanda di nullità delle clausole che disciplinano il criterio di calcolo in caso di estinzione anticipata. Qui il referente temporale è il momento della predisposizione del conteggio estintivo (Collegio di Napoli, dec. n. 22916/20): essendo il conteggio del 18.04.2025, la domanda rientra nel perimetro di competenza dell’Arbitro.

Il Collegio respinge anche l’eccezione di inammissibilità legata alla mancata estinzione: in casi analoghi l’interesse al ricorso è stato ancorato alla semplice richiesta di estinzione anticipata. Nel merito, le clausole prevedono che l’importo da restituire sia dapprima convertito in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e poi riconvertito in euro al cambio corrente. Tale meccanismo di doppia conversione, enunciato in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza e correttezza verso i consumatori.

Richiamando la CGUE 30 aprile 2014, C-26/13, il Collegio ricorda che dalla violazione dell’art. 4, paragrafo 2 della direttiva deriva la valutazione di abusività della clausola e la sua declaratoria ex officio. Il capitale residuo va quindi rideterminato come differenza tra somma mutuata e quote già restituite, senza duplice conversione.

Non è accolta, infine, la domanda di risarcimento del danno per spese di assistenza professionale, non ricorrendo le circostanze individuate dal Collegio di Coordinamento n. 4580/25 del 12/5/2025, mancando la complessità delle questioni giuridiche. Il Collegio dichiara la nullità della clausola e impone all’intermediario la rideterminazione del conteggio, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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