Ritardo nel disinvestimento di gestione patrimoniale e incompetenza per materia dell’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 1116 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di competenze tra Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie, la competenza dell’ABF si individua avendo riguardo al contenuto sostanziale della doglianza e applicando il criterio della prevalenza delle finalità. Sono escluse dalla competenza dell’ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998. Rientra in tale ambito la contestazione che investe modalità e tempistiche di liquidazione di una gestione di portafogli, con domanda risarcitoria fondata sulla perdita di valore degli strumenti finanziari nel periodo di asserito ritardo. Il ricorso proposto dinanzi all’ABF è pertanto inammissibile per difetto di competenza per materia.

Il Fatto

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all’ABF lamentando un ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimborso totale di una gestione patrimoniale intrattenuta con l’intermediario. Espone di aver impartito l’ordine il 7 marzo 2025, con richiesta di valorizzazione all’8 marzo 2025, e di averlo reiterato con plurimi solleciti; l’intermediario avrebbe dato corso al rimborso solo in due tranche, il 16 e il 29 aprile 2025, con conseguente perdita patrimoniale rispetto al valore della gestione alla data indicata.

Il ricorrente domanda l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento di una pluralità di voci di danno: il danno patrimoniale diretto, pari alla differenza tra la valorizzazione all’8 marzo 2025 e le somme effettivamente accreditate; ulteriori danni da perdita di chance e da oscillazioni di mercato; il danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, trattandosi di servizi di investimento, e in via subordinata l’infondatezza delle pretese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via logicamente e giuridicamente preliminare l’eccezione di incompetenza e la ritiene fondata. Richiama le Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4), secondo cui possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre restano escluse quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998.

Per individuare la competenza, il Collegio richiama il criterio elaborato dal Collegio di Coordinamento: occorre avere riguardo al contenuto sostanziale della doglianza, applicando il criterio della prevalenza delle finalità (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6672/2014). In questa prospettiva, la competenza dell’ABF è esclusa quando la contestazione investe profili riconducibili all’adempimento di obblighi propri dei servizi di investimento, mentre può essere affermata solo quando le doglianze riguardino prestazioni di natura eminentemente bancaria.

Nel caso concreto, il ricorrente lamenta un ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimborso di una gestione patrimoniale e fonda la domanda risarcitoria sulla perdita di valore degli strumenti finanziari nel periodo di asserito ritardo, nonché sulla mancata disponibilità tempestiva delle somme e sull’impossibilità di effettuare scelte alternative di investimento. Tali doglianze sono strettamente connesse alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, che rientra pacificamente tra i servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), TUF. La richiesta risarcitoria è collegata all’andamento del valore degli strumenti finanziari oggetto della gestione e alle tempistiche di disinvestimento, profili che esulano dall’ambito delle operazioni e dei servizi bancari.

Il Collegio richiama quindi le decisioni dei Collegi territoriali che, in fattispecie analoghe, hanno dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi dinanzi all’ABF ritenendo competente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Collegio di Palermo, decisione n. 10106/2025; Collegio di Milano, decisione n. 9142/2025; Collegio di Roma, decisione n. 6684/2025), nonché le pronunce con cui l’ACF ha affermato la propria competenza in controversie aventi ad oggetto modalità e tempistiche di liquidazione di gestioni patrimoniali (ACF, decisione n. 7157/2024, e decisioni nn. 7059/2023, 6819/2023, 5641/2022).

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la controversia riguardi servizi di investimento e che difetti la competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario, dichiarando conseguentemente il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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