Surroga mutuo: ricevuta spedizione non prova ricezione reclamo (ABF Collegio di Napoli n. 1118 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la ricevuta di spedizione del reclamo non è idonea ad attestare l’effettiva ricezione dello stesso da parte dell’intermediario. La richiesta di ricevuta di ritorno contenuta nel modulo non equivale alla prova della consegna. In mancanza di tale prova, non essendo stato dimostrato l’esperimento del reclamo, il ricorso è irricevibile per difetto del presupposto procedurale. Non rileva, ai fini dell’ammissibilità, che la controversia abbia ad oggetto il mancato perfezionamento di una surroga del mutuo e l’asserita violazione dell’art. 120-quater, comma 7, TUB.

Il Fatto

La ricorrente avvia nel dicembre 2024 una procedura di surroga del mutuo stipulato con l’intermediario resistente, rivolgendosi a una banca subentrante non convenuta. Il 30.12.2024 la banca subentrante richiede all’intermediario il conteggio estintivo, indicando quale data di stipula il 23.01.2025. Secondo la ricorrente, nonostante i solleciti, la documentazione necessaria non viene messa a disposizione e la stipula è rinviata più volte.

La ricorrente domanda quindi il risarcimento del danno nella misura prevista dall’art. 120-quater, comma 7, TUB, pari all’1% del capitale residuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo oltre il termine di legge. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della ricezione del reclamo e, nel merito, contesta la propria responsabilità, sostenendo che il mancato perfezionamento dipenderebbe da circostanze a sé non imputabili. In subordine, ritiene inapplicabile la norma invocata, che presupporrebbe il perfezionamento, ancorché tardivo, dell’operazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di reclamo sollevata dalla resistente e la ritiene fondata. La verifica del presupposto procedurale precede quindi ogni valutazione sul merito della condotta dell’intermediario e sull’eventuale applicabilità della norma invocata.

Nel caso di specie è allegata in atti una lettera contenente il reclamo, con ricevuta di spedizione. Tale documento, osserva il Collegio, non è idoneo ad attestare l’effettiva ricezione del reclamo da parte dell’intermediario. La circostanza che dal modulo risulti la richiesta del mittente di ottenere una ricevuta di ritorno resta priva di rilievo probatorio: la richiesta non dimostra che la consegna sia avvenuta.

La parte ricorrente, neppure in sede di repliche, ha allegato la ricevuta di ritorno idonea a dimostrare l’effettiva ricezione del reclamo. Il difetto probatorio non è stato quindi sanato nel corso del procedimento.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso irricevibile. La decisione non affronta il merito della doglianza sulla surroga né la questione, pure prospettata dalla resistente, dell’ambito applicativo dell’art. 120-quater TUB, che resta assorbita dalla declaratoria preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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