Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi quietanza non vale rinuncia (ABF Collegio di Torino n. 3073 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consumatore che rimborsi anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, secondo il criterio proporzionale lineare per gli oneri recurring e il criterio della curva degli interessi per quelli up front, salvo diverso criterio contrattuale. La quietanza sottoscritta in sede di estinzione non ha efficacia di rinuncia se manca l’esatta determinazione quantitativa e causale delle voci non rimborsate e l’espressa volontà di abdicare alla pretesa restitutoria. La carenza di legittimazione passiva dell’intermediario non è configurabile quando egli abbia percepito il pagamento del debito residuo dal conteggio estintivo. Le spese legali del ricorrente non sono ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato il 6/08/2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 30/09/2020 dopo il pagamento di 7 rate sulle 60 totali. Esperito inutilmente il reclamo, ha chiesto il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 754,00, oltre interessi legali dalla data di estinzione.
L’intermediario ha eccepito l’efficacia liberatoria della quietanza sottoscritta dal cliente, la già avvenuta detrazione di interessi non maturati e costi ripetibili secondo la curva degli interessi, la natura non ripetibile delle commissioni di distribuzione in quanto costi di terzi e, infine, la carenza di legittimazione passiva in ordine alle commissioni di intermediazione.
La motivazione del Collegio
La controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/48/CE. L’applicazione ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 deriva dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il cui secondo comma, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamo alla normativa secondaria ad opera della Corte costituzionale n. 263/2022, è stato integrato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023 con il richiamo al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia.
Il Collegio richiama l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, come letto dalla sentenza Lexitor (Corte di giustizia, 11 settembre 2019, causa C-383/18), e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019: il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. I criteri sono quindi quello proporzionale lineare per i costi recurring e quello della curva degli interessi per i costi up front, salvo diverso criterio contrattuale.
Sulla quietanza, il Collegio nega l’efficacia liberatoria. Un modello identico a quello in esame è stato ritenuto inidoneo ad assumere valore di rinuncia, difettando sia la determinazione quantitativa sia il riferimento alla causale di ciò cui il cliente rinunciava; manca altresì la volontà di abdicare con effetti estintivi alla pretesa restitutoria. L’eccezione è pertanto infondata.
Respinta è anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Nel merito, le commissioni di distribuzione sono qualificate interamente up front, in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula, e rimborsabili con la curva degli interessi; per le commissioni dell’intermediario resta fermo il criterio contrattuale.
Il calcolo conduce a un rimborso di € 638,29, inferiore alla richiesta di € 754,00, formulata applicando il pro rata temporis a tutte le voci. Il Collegio accoglie dunque parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 638,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, unitamente al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 delle spese della procedura. Le spese legali non sono ristorabili per la natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.