Nessuna responsabilità della banca del beneficiario per truffa da falso broker (ABF Collegio di Bologna n. 1749 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca presso cui sono aperti i conti correnti dei beneficiari di bonifici disposti dal cliente di altro istituto non risponde del danno subito da quest’ultimo quando le operazioni siano state eseguite personalmente e con piena corrispondenza tra il codice IBAN indicato e quello del conto di accredito. La disciplina in materia di adeguata verifica della clientela non impone all’intermediario un obbligo di astensione dall’esecuzione delle operazioni di pagamento: l’art. 42 del D.lgs. n. 231/2007 prevede il blocco solo in caso di impossibilità di effettuare la verifica, non in presenza di sospetti di illecito. L’eventuale negligenza dell’intermediario nella verifica dei propri correntisti è priva di rilevanza causale rispetto al pregiudizio derivante dalla truffa. Sussiste invece la legittimazione passiva della banca, per il contatto sociale qualificato che la lega anche al cliente di altro istituto.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato indotto a investire ingenti somme da un soggetto presentatosi come broker, poi rivelatosi non autorizzato. Contattato tramite messaggistica, inserito in un gruppo di discussione sugli investimenti e convinto a scaricare un’applicazione di gestione, ha eseguito versamenti fino a euro 139.000,00. Insospettito dagli elevati margini di guadagno, ha tentato di uscire dalla piattaforma, ma gli è stata richiesta una penale di oltre euro 80.000,00; solo allora ha compreso di essere vittima di una truffa.
Il ricorrente agisce nei confronti dell’intermediario presso cui erano intrattenuti i conti di destinazione dei pagamenti, contestandogli di non aver vigilato sui propri correntisti in violazione della normativa di antiriciclaggio. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda risarcitoria, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la propria estraneità ai fatti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il ricorrente, già nel reclamo, aveva chiesto la restituzione degli importi accreditati sui conti delle società non autorizzate alla raccolta del risparmio, sicché l’intermediario era stato posto in condizione di prendere posizione. Le Disposizioni ABF, del resto, consentono di chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche se non formulato nel reclamo, purché conseguenza immediata e diretta della medesima condotta.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui tra il cliente di un istituto e il prestatore di servizi del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato, che rende il primo cliente anche del secondo ai sensi delle Disposizioni ABF. La domanda, inoltre, investe una condotta direttamente imputata all’intermediario, unico soggetto chiamato a risponderne.
Nel merito, il Collegio rileva che le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente e che vi è piena coincidenza tra i codici IBAN indicati negli ordini e quelli dei conti di accredito, come pure tra intestatari dei rapporti e soggetti indicati nelle disposizioni. La controversia non riguarda dunque la verifica di corrispondenza tra beneficiario e titolare del conto.
Il ricorrente contesta in realtà che l’intermediario abbia consentito l’accredito di bonifici riferiti a prodotti finanziari senza controllare se i correntisti fossero abilitati alla raccolta di denaro. Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 17 del D.lgs. n. 231/2007 impone l’adeguata verifica all’instaurazione del rapporto continuativo; l’art. 18 ne indica il contenuto, tra identificazione del cliente e valutazione dello scopo e della natura del rapporto; l’art. 7, comma 1, lett. a) attribuisce alle Autorità di vigilanza il potere di dettare disposizioni attuative, esercitato dalla Banca d’Italia con il Provvedimento del 30 luglio 2019.
Tuttavia, il comportamento negligente dell’intermediario — peraltro eventuale e non provato — è privo di rilevanza causale rispetto al danno. La disciplina antiriciclaggio non prevede un obbligo di astensione dall’esecuzione dei pagamenti: l’art. 42 del D.lgs. n. 231/2007 lo prevede solo in caso di impossibilità di effettuare la verifica, non in presenza di sospetti di riciclaggio. Il Collegio richiama sul punto il consolidarsi dell’orientamento dei Collegi territoriali. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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