Cessione in blocco del rapporto e difetto di legittimazione passiva dell’intermediario cedente (ABF Collegio di Bologna n. 240 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto va verificata con riguardo alla titolarità del rapporto contrattuale al momento dei fatti. La cessione in blocco dei rapporti ex art. 58 TUB trasferisce al cessionario la titolarità del contratto, e l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale vale come prova della cessione nei confronti dei debitori ceduti ex art. 1264 cod. civ.. Ne segue che l’intermediario cedente è privo di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative al rapporto ceduto e il ricorso proposto nei suoi confronti non può trovare accoglimento.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una carta prepagata con regolamento su conto corrente. Il 7 maggio 2025 riceve un messaggio da un’utenza mobile con l’avviso di un tentativo di addebito sullo strumento. Dopo aver tentato invano di accedere alla App e aver interloquito con un risponditore automatico, contatta il numero indicato nel messaggio e segue le indicazioni di un sedicente operatore dell’intermediario. Riceve poi una mail riferita a un tentativo di accesso alla App da altro dispositivo, corredata da un codice che fornisce all’interlocutore. Disinstallata la App su indicazione del sedicente operatore, la telefonata si interrompe. Colta dal sospetto, blocca lo strumento, ma nel frattempo erano stati eseguiti due addebiti non autorizzati di euro 490,00 ciascuno.
Segue reclamo all’intermediario e richieste di rimborso, tutte respinte. La ricorrente propone quindi ricorso all’Arbitro. La resistente eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per essere il rapporto ceduto a un IMEL dal 14 giugno 2020, e in subordine la carenza di preventivo reclamo. Evidenzia che la documentazione prodotta reca il logo del cessionario e che le coordinate bancarie sono mutate dopo la migrazione dei rapporti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, rilevando che la controversia concerne l’utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento ai sensi degli artt. 9 ss. d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. La questione decisiva diventa allora quella della titolarità del rapporto al momento dell’esecuzione dei pagamenti contestati.
La resistente deduce di aver ceduto in blocco ex art. 58 TUB tutti i contratti attivi, tra cui quello stipulato con la ricorrente, a un IMEL divenuto titolare di autonoma licenza per l’apertura e la gestione dei conti di moneta elettronica. A sostegno produce l’evidenza informatica della chiusura del conto per effetto della cessione e copia dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Collegio ritiene che da tale documentazione emerga chiaramente il subentro dell’IMEL nella titolarità del rapporto contrattuale oggetto di controversia. Richiama quindi il principio per cui l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce prova della cessione nei confronti dei debitori ceduti, agli effetti dell’art. 1264 del codice civile, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Bari n. 6804/2024.
Alla luce di tali considerazioni, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è ritenuta fondata, con la conseguenza che la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, assorbite le ulteriori eccezioni, tra cui quella di carenza di preventivo reclamo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici