Rimborso spese legali al dipendente assolto: irrilevante l’autonoma valutazione dell’amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 824 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico al rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, presuppone la connessione del fatto o dell’atto con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali e una sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità. Tale esclusione ricorre con qualunque pronuncia resa ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., anche con formula dubitativa. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l’amministrazione non dispone di un’autonoma e ulteriore valutazione dei fatti già vagliati in sede disciplinare. Il fatto ritenuto inidoneo a fondare una responsabilità disciplinare non può essere recuperato per negare il rimborso sotto il profilo della negligenza.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, era stato sottoposto a procedimento penale per un evento verificatosi durante l’espletamento dei propri compiti d’ufficio e si era concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste, passata in giudicato. Aveva quindi chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa.

L’amministrazione aveva respinto l’istanza. Aveva sostenuto che dalla pronuncia assolutoria non emergesse l’esclusione della responsabilità, che l’evento denotasse negligenza e imprudenza nella collocazione del materiale e che la valutazione sul diritto al rimborso integrasse attività amministrativa autonoma, distinta da quella svolta nel procedimento disciplinare, attivato dal Questore di Milano dopo la sentenza penale. Il ricorrente ha impugnato il diniego, contestando ciascuno di questi argomenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto di legge e dalla lettura offertane dall’Adunanza plenaria n. 20 del 2013. L’espressione “sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità” ricomprende qualunque pronuncia emessa ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., anche quella che si avvalga della formula dubitativa. La norma non consente di fare riferimento ad altri criteri di responsabilità.

La sentenza assolutoria esclude dunque ogni responsabilità dell’odierno ricorrente, avendo escluso la sussistenza del reato e precisato che gli assunti dell’accusa non permettevano di ritenere provata la colpa. Il primo argomento del diniego non regge.

Quanto alla connessione con il servizio, il giudice penale ha chiarito che l’evento si è verificato nel corso della predisposizione del materiale da utilizzare per una esercitazione di servizio da effettuarsi nello stesso giorno. L’intera vicenda è quindi riconducibile all’espletamento del servizio, come richiesto dalla norma. Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 8137/2019, che individua i requisiti del rimborso, e la Cass. n. 28597/2018, secondo cui il diritto non sussiste quando il rapporto di lavoro costituisce mera occasione per la commissione dei fatti.

Il terzo argomento è respinto sul piano letterale. Il tenore dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 non lascia residuare in capo all’amministrazione un’autonomia valutativa ulteriore rispetto a quella esercitata in sede disciplinare. A maggior ragione, il fatto ritenuto inidoneo a ingenerare una responsabilità disciplinare, come emerge dal provvedimento di archiviazione, non può formare oggetto di un nuovo e autonomo giudizio sulla configurabilità di una negligenza fonte di responsabilità.

Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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