Requisito di esclusività dell’attività agricola per le società agricole (Cass. civ. Sez. 5 n. 15243 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, ai fini dell’agevolazione prevista per le società agricole dall’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/2004, lo svolgimento in modo esclusivo delle attività elencate nell’art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la ratio di incentivare le società che realmente svolgono tali attività e quelle ad esse connesse. Il contribuente è onerato di fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dalla norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni e di persistere su questi l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria se non riscontrata da corrispondenti elementi fattuali.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 604/1954 e dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99/2004, per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. L’Amministrazione finanziaria contestava il venir meno del requisito dell’esclusività dell’attività agricola, in ragione delle significative operazioni immobiliari poste in essere dalla società nel periodo di imposta 2009.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna confermava la decisione, ritenendo carente la prova dell’esercizio in concreto e in via esclusiva dell’attività agricola. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze, ritenendo inammissibile il primo motivo, con cui si lamentava la violazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto la censura era volta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice di merito, sotto l’improprio profilo della violazione di legge.
Relativamente al secondo motivo, ha richiamato la propria ordinanza n. 11583/2023, ribadendo che l’esclusività dell’attività agricola richiesta dalle norme agevolative deve essere effettiva e non meramente formale. La corte ha precisato che la costituzione di una società e la previsione statutaria dell’oggetto sociale non sono sufficienti, essendo necessario provare l’effettivo esercizio dell’impresa agricola e il conseguimento del reddito in via esclusiva da tale attività. La prova del requisito dell’esclusività grava sul contribuente e nella fattispecie non era stata fornita.
La Corte ha poi respinto il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla base delle medesime argomentazioni, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo in quanto la decisione sul quinto, esaminato per ragione di priorità logica, era fondata su una ratio alternativa e dirimente.
Con riguardo al quinto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata laddove aveva escluso rilevanza alla circostanza che la rivendita, prima del termine quinquennale, avesse riguardato solo parte dei terreni agevolati, in quanto la decadenza dall’agevolazione era comunque giustificata dal mancato esercizio esclusivo dell’attività agricola. La Corte ha pertanto rigettato integralmente il ricorso.
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Nota della Redazione
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