Nessun nesso di servizio per infermità in missione breve del militare (Cons. Stato n. 9869 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il sistema della presunzione relativa di sussistenza del nesso causale, previsto dall’art. 603 cod. ord. mil. e dalla disciplina regolamentare di attuazione, opera esclusivamente per le infermità o patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione di missioni all’estero o di impiego nei poligoni di tiro. Per ogni altra infermità restano applicabili le ordinarie regole probatorie e grava sul richiedente l’onere di dimostrare le particolari condizioni ambientali e operative, determinanti un quid pluris di disagio rispetto a quelle ordinariamente affrontate da qualunque militare, nonché il nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato. Le conclusioni del comitato di verifica possono essere superate solo dimostrandone la palese erroneità o irragionevolezza, non contrapponendovi un opposto giudizio tecnico di parte. Quanto al termine semestrale per la domanda, esso decorre dal momento in cui l’infermità è conoscibile dall’interessato secondo il modello dell’uomo medio, non dello specialista.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, transitato nei ruoli civili per inidoneità al servizio incondizionato, ha partecipato nel 1999 a una breve missione in Macedonia e a campi di addestramento presso alcuni poligoni di tiro. Nel 2012 gli venivano riscontrate diverse patologie: enfisema polmonare, ernia iatale con reflusso gastroesofageo, ipertensione arteriosa e gozzo multinodulare. Presentava quindi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo.
Il Ministero della difesa, sulla base del parere negativo del comitato di verifica, respingeva le istanze. Il TAR per la Calabria rigettava i ricorsi proposti dall’interessato, il quale ha impugnato le due sentenze davanti al Consiglio di Stato, che ha riunito gli appelli. In secondo grado è stata disposta una verificazione tecnica affidata a una struttura sanitaria pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 12 e n. 13 del 2025, chiarendone la portata circoscritta. Il sistema della presunzione relativa di causalità, con rimodulazione degli oneri probatori in favore del militare, concerne unicamente le patologie tumorali riconducibili all’esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti. Nel caso concreto mancano le precondizioni: la missione si è svolta in una regione estranea al conflitto e le infermità non hanno natura tumorale.
Trovano quindi applicazione le ordinarie regole dell’onere probatorio. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare le condizioni ambientali e operative eccezionali e il nesso causale o concausale con il servizio. La Corte rileva che il periodo fuori area è stato di soli ventun giorni, che non vi è stata partecipazione a scontri armati né esposizione a munizionamento bellico, e che il rapporto informativo documenta solo disagi ordinari. La tesi della diffusione transfrontaliera di particelle dal Kosovo è priva di fondamento scientifico.
Quanto al termine semestrale dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, il Collegio dissente dalle conclusioni del verificatore, che aveva differito il dies a quo alla data della domanda. La conoscibilità va rapportata al modello dell’uomo medio: già dall’ecografia del 2012 l’interessato era in grado di correlare la patologia al servizio. La domanda è pertanto tardiva.
La verificazione non ha superato il vaglio del giudice: si è limitata a opporre un giudizio tecnico a quello del comitato, senza evidenziarne la palese erroneità. Le medesime conclusioni valgono per la gastroduodenite ulcerosa, non riconoscibile né come aggravamento né in via autonoma. Gli appelli sono pertanto infondati e le spese di lite compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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