Revoca approvazione nomina a guardia ecologica: rileva la perdita della buona condotta (TAR Marche n. 691 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’approvazione prefettizia dell’atto di nomina a guardia ecologica volontaria, il requisito della buona condotta di cui all’art. 138, n. 5, T.U.L.P.S., nella lettura costituzionale resa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 1996, va valutato in relazione alle specifiche mansioni dell’incaricato. Le funzioni di segnalazione e accertamento di violazioni in materia ambientale, equiparabili a quelle della polizia provinciale, giustificano il vaglio di affidabilità attuale del soggetto. Quando l’atto amministrativo si regge su più presupposti autonomi, è sufficiente che uno solo resista alle censure perché il ricorso sia respinto. È pertanto inammissibile la contestazione del provvedimento presupposto non impugnato e del fatto storico posto a base della revoca, in difetto di querela di falso avverso le relazioni di polizia.
Il Fatto
La ricorrente era stata nominata guardia ecologica volontaria dalla Provincia e la nomina era stata approvata dalla Prefettura. A seguito di un accertamento sanitario obbligatorio disposto dal Sindaco e del contestuale ritiro dell’arma detenuta, la Prefettura ha disposto la revoca dell’approvazione, richiamando sia la revoca della nomina da parte della Provincia, sia la perdita del requisito della buona condotta.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio e gli atti presupposti, contestando in via principale l’illegittimità dell’A.S.O. e della richiesta del medico di base, nonché la ricostruzione dei fatti operata dalle forze di polizia intervenute presso la sua abitazione. Hanno resistito la Prefettura e la Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il leit motiv del ricorso consiste nel contestare il presupposto della vicenda, ossia il provvedimento sindacale di A.S.O. e la richiesta del medico. Tale atto non è stato però impugnato nei termini e il ricorso non è stato notificato al Comune. Le censure relative sono quindi inammissibili.
Quanto al provvedimento provinciale di revoca della nomina, la difesa della Provincia eccepisce la tardività dell’impugnazione, essendo stato conosciuto dalla ricorrente in data anteriore. Il Collegio osserva che il procedimento si articola in due fasi: la nomina provinciale ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. Marche n. 29/1992 e l’approvazione prefettizia ai sensi dell’art. 7 della stessa legge e dell’art. 138 T.U.L.P.S.. La revoca dell’approvazione può derivare dall’annullamento o dalla revoca della nomina, oppure dalla perdita autonoma dei requisiti di legge.
Nel caso concreto entrambe le fattispecie si sono verificate. In applicazione del principio secondo cui, quando un provvedimento si fonda su più presupposti autonomi, è sufficiente che uno solo resista alle censure, il ricorso dovrebbe essere respinto. Anche nel merito il Collegio ritiene le doglianze infondate: la nomina non è subordinata a visita psico-fisica e le guardie ecologiche non usano armi, ma ciò non rileva, poiché i provvedimenti si fondano sulla perdita della buona condotta ex art. 138, n. 5, T.U.L.P.S..
Le funzioni delle guardie ecologiche, disciplinate dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 29/1992, comprendono l’accertamento di violazioni in materia ambientale ed equiparabili a quelle della polizia provinciale. Ciò giustifica il requisito della buona condotta. La Corte costituzionale n. 311 del 1996 ha chiarito che il requisito non è espunto dall’ordinamento e che non possono valutarsi condotte non suscettibili di incidere attualmente sull’affidabilità del soggetto. Nel caso concreto le mansioni attribuite consentivano di tenere conto di una condotta complessivamente idonea a destare dubbi sull’affidabilità attuale della ricorrente.
Prefettura e Provincia non hanno competenza in materia di A.S.O. e dalle comunicazioni del Comune potevano trarre il convincimento sulla perdita del requisito. Le contestazioni della ricorrente non sono sorrette da principio di prova, né è stata proposta querela di falso avverso le relazioni di polizia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della durata del processo.
Nota della Redazione
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