Nesso causale da servizio e presunzione di rischio per patologie tumorali (Cons. Stato n. 652 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il canone ordinario del “più probabile che non”. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, con la conseguenza che il militare è tenuto solo a dimostrare lo svolgimento del servizio nei contesti tipizzati, le condizioni ambientali che ne hanno aumentato il rischio e la natura tumorale della patologia. Una volta assolto tale onere, grava sull’Amministrazione la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa. Risultano viziati per eccesso di potere i pareri dei comitati di verifica che neghino il beneficio sulla sola base dell’assenza di studi scientifici attestanti la correlazione causale.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito ha prestato servizio presso il poligono di Monte Romano e, in seguito, è stato inviato in missione in Iraq, dove ha svolto attività operative e addestrative sul campo. Nel 2018 gli è stata diagnosticata una patologia tumorale del sistema linfatico. Con istanza del novembre 2018 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, allegando di aver operato in aree contaminate da uranio impoverito e da nanoparticelle di metalli pesanti.
Il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio con due pareri, recepiti dal Ministero. Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile una sostanziale inversione dell’onere probatorio. I Ministeri hanno appellato la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi incentrati sulle modalità di accertamento del nesso eziologico e ha richiamato il principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria n. 13 del 7 ottobre 2025, alla cui stregua la presunzione relativa di causalità opera solo per le patologie tipizzate dalla legge.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010, che hanno rimodulato gli oneri probatori. Il militare deve provare le attività svolte, l’impiego nei contesti tipizzati, le condizioni ambientali che hanno aumentato il rischio e il carattere tumorale della patologia. Solo allora l’Amministrazione è onerata della prova di una specifica genesi extra-lavorativa. I giudizi medico-legali che si fondino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici risultano viziati per eccesso di potere.
Applicando tali criteri, la Sezione ha rilevato che il ricorrente ha dato prova del servizio in Iraq, delle attività operative e della natura tumorale dell’infermità. I pareri del Comitato, invece, si sono arrestati alla negazione astratta del nesso, senza individuare una concreta e individualizzata causa extra-lavorativa. Neppure l’argomento cronologico sulla brevità del periodo di esposizione e di latenza regge: esso presuppone un modello univoco di spiegazione delle neoplasie che non appartiene allo stato delle conoscenze e resta comunque utilizzato in via meramente negativa.
Quanto al motivo sulla valorizzazione dello schema di rapporto informativo, la Corte lo ha reputato infondato, perché le valutazioni si fondano su fatti di servizio pacifici, emergenti dagli stessi rapporti dell’Amministrazione. L’appello è stato così respinto, con conferma della decisione di primo grado e condanna dei Ministeri alle spese del grado, compensate per metà in ragione della complessità e novità delle questioni rimesse all’Adunanza plenaria.
Nota della Redazione
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