Riconoscimento titolo abilitante estero e ottemperanza: obbligo di istruttoria comparativa (Cons. Stato n. 2517 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato e ordina l’esecuzione della sentenza passata in cosa giudicata entro un termine perentorio. Quando il giudicato imponga una istruttoria comparativa tra la qualificazione attestata dai titoli esteri e l’esperienza professionale del richiedente, da un lato, e la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, dall’altro, l’amministrazione non può sottrarsi a tale valutazione con un provvedimento di diniego fondato su un difetto di istruttoria. Il giudice dell’ottemperanza nomina commissario ad acta il soggetto individuato dalla legge o dall’atto, con facoltà di sub-delega nominativa, affinché provveda in caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 6162 del 13 ottobre 2020, con cui era stato accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, n. 11032 del 2019 e, in riforma, il ricorso di prime cure avverso il provvedimento del 2 maggio 2019 con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.

Il diniego ministeriale era stato annullato per difetto di istruttoria, con salvezza degli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere. L’amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la decisione della causa sugli scritti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio già affermato dalla sentenza da ottemperare: l’amministrazione non può valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità estere, ma deve verificare che, per il rilascio del titolo formativo ottenuto in altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

La sentenza da eseguire aveva accertato che il Ministero avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificamente riferita alla posizione del richiedente, raffrontando la qualificazione attestata dai diplomi e dall’esperienza professionale con la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, e verificare all’esito se sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso richiamando il proprio precedente specifico di sezione (sentenza 25 gennaio 2023, n. 866), alle cui motivazioni rinvia per brevità. Accertata l’incontestata inerzia dell’amministrazione, ordina alla stessa di ottemperare alla sentenza n. 6162 del 2020 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, rideterminandosi con idonea istruttoria sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza, provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, sostituendosi all’organo ordinariamente competente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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