SCIA in sanatoria nulla per nuova costruzione con permesso annullato (Cons. Stato n. 655 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la SCIA in sanatoria che riproduce la medesima falsa rappresentazione dello stato dei luoghi già posta a fondamento dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire. Ove l’intervento sia qualificato come nuova costruzione e necessiti di permesso di costruire, la relativa istanza è giuridicamente inconfigurabile e non può dar luogo ad alcun silenzio assenso. L’attestazione non veritiera integra l’ipotesi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e non consente il perfezionamento del titolo. La sospensione disposta dall’amministrazione ex art. 19, comma 3, terzo periodo, legge n. 241/1990 costituisce esercizio del potere repressivo e non mero effetto dilatorio del termine.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile aveva ottenuto un permesso di costruire per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Il Comune lo annullava in autotutela per la falsa rappresentazione dei luoghi, avendo il tecnico rappresentato una chiostrina separata da muro divisorio in luogo dell’originario cortile. L’annullamento veniva confermato in sede giurisdizionale, con pronuncia passata in giudicato.

Seguita l’ordinanza di demolizione, anch’essa confermata, la proprietaria presentava una SCIA in sanatoria tardiva ex art. 37, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Il dirigente ne disponeva la sospensione e poi la dichiarava nulla e improcedibile. Il TAR respingeva il ricorso; proposto appello, la parte insisteva sulla qualificazione dell’opera come ristrutturazione e sulla formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale. Nodo centrale è la qualificazione dell’intervento: la natura di nuova costruzione è già coperta dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia, che ha ritenuto legittimo l’annullamento del titolo per la trasformazione dell’ampio cortile in chiostrina.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8542 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4005 del 2024, la Corte ribadisce che l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 non consente incrementi volumetrici oltre il fabbricato demolito, se non nei casi espressamente previsti. Le opere che comportano una trasformazione del territorio ulteriore rispetto all’immobile demolito integrano nuova costruzione.

Quanto alla SCIA, la Corte esclude il perfezionamento del titolo: l’istanza riproduce le stesse asseverazioni non veritiere già accertate. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 5622 del 2025, che ha affermato l’inconfigurabilità del silenzio assenso di fronte a una falsa rappresentazione, con impossibilità di costituire presupposto per un titolo.

Il termine di trenta giorni, inoltre, non è decorso: la sospensione disposta quattro giorni dopo la SCIA, in attesa delle determinazioni del Consiglio di Stato, trova fondamento nell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La determinazione conclusiva è intervenuta dopo ventisei giorni complessivi. Il provvedimento sospensivo, non impugnato, ha natura lesiva e non endoprocedimentale.

La Corte esclude infine il vizio di ultrapetizione e l’illegittima partecipazione dei controinteressati, riconosciuti titolari di un interesse concreto. Respinto l’appello principale, l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *