Malfunzionamento della piattaforma telematica e riapertura dei termini di gara (TAR Emilia-Romagna n. 203 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di presentazione delle offerte mediante piattaforme telematiche, il malfunzionamento del sistema che impedisca la corretta finalizzazione dell’offerta già caricata dall’operatore economico integra l’ipotesi disciplinata dall’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità della procedura, senza che la riapertura dei termini già scaduti possa ritenersi estranea al perimetro della norma. Non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia caricato la documentazione entro il termine ma non sia riuscito a trasmetterla per un vizio imputabile al gestore. Il pregiudizio da incertezza sulle cause del mancato invio ricade sull’ente che ha bandito e gestito la gara, non sull’operatore.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico partecipante a una procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, impugna il provvedimento con cui la stazione appaltante ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, già scaduti, dopo una segnalazione del gestore della piattaforma relativa a un problema tecnico.

La ricorrente aveva caricato la propria domanda entro il termine originario, senza difficoltà, e lamenta la violazione dell’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che la norma consentirebbe la sospensione dei termini, non la loro riapertura dopo la scadenza, con lesione della par condicio tra gli operatori. Propone poi motivi aggiunti avverso gli atti presupposti, contestando la motivazione della proposta del RUP e la relazione tecnica del gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le istanze di rinvio. La prima, correlata alla verifica dei requisiti dei concorrenti, è respinta perché attiene a questione diversa e non interferente con quella dedotta. La seconda, volta a garantire i termini a difesa delle mandanti della controinteressata, è parimenti respinta: nelle gare pubbliche la notificazione del ricorso alla capogruppo dell’associazione temporanea è adempimento necessario e sufficiente ai fini del contraddittorio, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande.

Quanto alla verificazione richiesta, il Tribunale la ritiene non necessaria. Richiamando la sentenza del TAR Palermo n. 383/2024, osserva che il diritto alla rimessione in termini dell’operatore sorge non solo in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio. A fronte dell’affermazione del gestore sull’impossibilità di trasmettere l’offerta per un vizio del sistema, una più approfondita indagine sulle ragioni del malfunzionamento appare superflua.

La documentazione conferma che la mancata finalizzazione dell’offerta della controinteressata è stata determinata da un’anomalia del sistema, non imputabile all’operatore. La prima difficoltà è consistita nell’impossibilità di inserire il nominativo del medesimo soggetto titolare di poteri di rappresentanza in due distinti operatori del raggruppamento. L’inserimento coattivo operato dal gestore ha consentito il caricamento della documentazione, ma non la trasmissione, e il problema è stato risolto solo dopo la scadenza del termine.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia curato il caricamento nei tempi ma non abbia potuto finalizzare l’invio per un malfunzionamento del sistema (Cons. Stato n. 7922/2019; Cons. Stato n. 4918/2021). Rileva che l’art. 79, comma 5-bis, citato prevede che la stazione appaltante adotti i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione e la proroga dei termini.

Esclusa ogni negligenza dell’operatore, il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia dato attuazione proprio alla disposizione invocata, consentendo mediante la riapertura dei termini il perfezionamento dell’invio dell’offerta. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore delle amministrazioni resistenti e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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