Restituzione oneri edilizi, prescrizione dal giorno successivo alla decadenza del titolo (Cons. Stato n. 1514 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla restituzione degli oneri edilizi, sorto per effetto della decadenza del titolo conseguente al mancato inizio dei lavori, è esercitabile solo dal giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza. In applicazione dell’art. 2935 cod. civ., il dies a quo della prescrizione non coincide con il compimento del termine di decadenza, ma con il giorno che lo segue. È pertanto erronea la decisione che collochi l’inizio del computo nel giorno stesso della scadenza, anticipando la consumazione del termine. L’interruzione della prescrizione opera, tuttavia, nei limiti della pretesa concretamente azionata con l’atto interruttivo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato nel 2006 una DIA di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, versando oneri per complessivi € 65.617,53. Non avendo dato inizio ai lavori, il titolo è decaduto il 29 gennaio 2010. Con richiesta del 30 gennaio 2020 la società ha chiesto al Comune la restituzione degli oneri; l’amministrazione ha opposto un diniego con provvedimento del 19 giugno 2020.
Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso ritenendo la pretesa già prescritta, sul rilievo che il termine decennale si sarebbe compiuto il 29 gennaio 2020, un giorno prima della richiesta. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea individuazione del dies a quo e l’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto di una richiesta condizionata avanzata nel 2012. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla decorrenza del termine prescrizionale. La sentenza di primo grado aveva fatto coincidere l’inizio del computo con il giorno di scadenza del termine di decadenza per mancato inizio dei lavori, fissato al 29 gennaio 2010, traendone la consumazione del decennio alla medesima data del 2020.
Il ragionamento poggia sull’art. 2935 cod. civ., a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il diritto alla restituzione degli oneri, osserva il Consiglio di Stato, è sorto proprio in conseguenza della decadenza del titolo: prima di quel momento la pretesa restitutoria non era azionabile. Ne deriva che essa poteva essere esercitata soltanto dal giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza.
La lettura del TAR e quella del Comune, che hanno sovrapposto il compimento del termine di decadenza e l’inizio della prescrizione, sono pertanto errate: solo dal giorno seguente l’appellante avrebbe potuto far valere il proprio diritto. Alla data del 30 gennaio 2020, dunque, la pretesa non era ancora prescritta e il diniego opposto dall’amministrazione non può essere condiviso.
Il Collegio introduce poi un limite quantitativo. L’effetto interruttivo della prescrizione si è prodotto esclusivamente per l’importo richiesto con la nota del 30 gennaio 2020, pari a € 32.808,24. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è parimenti accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento di diniego. Il Comune è condannato alla restituzione della somma predetta, oltre interessi legali sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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