Nesso causale da causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (TAR Sicilia n. 1921 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la prova rigorosa del nesso causale o concausale tra la patologia e l’attività di servizio, non essendo sufficienti allegazioni generiche o presunzioni astratte. In presenza di patologie a eziologia multifattoriale e in assenza di un rischio specifico, il nesso esige una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per manifesta abnormità, illogicità o irragionevolezza. Il ricorrente che contesti le conclusioni tecniche dell’Amministrazione deve dimostrarne l’inconferenza sul piano scientifico, non potendo la CTU supplire al difetto di prova di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, ex graduato dell’Esercito Italiano, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo per una patologia diagnosticata dalla Commissione Medica Ospedaliera come iscrivibile alla Tabella A, Cat. 2^. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nel febbraio 2018, ha escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, non rinvenendo fattori specifici potenzialmente idonei a determinarla. Il Ministero della Difesa ha quindi respinto l’istanza.

Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza; il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e illogicità della motivazione, sostenendo l’esposizione a fattori nocivi durante l’addestramento in poligono e nelle missioni operative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso. I pareri del Comitato risultano adottati dopo aver esaminato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio e i precedenti di servizio risultanti dagli atti. I rapporti informativi del Comandante di reggimento documentano un’attività di istruttore nei confronti dei volontari, con lezioni di tiro in poligono con armi portatili e di reparto e impiego in turni dell’Operazione “Strade Sicure”.

Il parere gravato non palesa vizi di illogicità o irragionevolezza, poiché dagli atti istruttori non emergono quei fattori specifici idonei a dar luogo alla patologia. Quanto all’asserita esposizione a uranio impoverito e alla contaminazione ambientale dei poligoni in Sardegna, il ricorso non offre alcuna dimostrazione del contatto con tali sostanze né della partecipazione a esercitazioni in quei luoghi, essendo il poligono frequentato ubicato in Puglia. Parimenti sguarnite di prova sono le allegazioni su mortai da 120 mm, missili controcarro e onde nocive da apparecchiature radio. Il ricorrente si limita a elencare precedenti di servizio aspecifici, senza dimostrare la nocività delle attività svolte.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in materia di cause di servizio, occorre la prova che l’insorgenza della patologia sia riconducibile in via causale o concausale al servizio (T.A.R. Lazio, Roma, n. 4181/2024). Per le patologie comuni a eziologia multifattoriale, in assenza di rischio specifico, il nesso non può fondarsi su presunzioni astratte ma esige una dimostrazione ancorata a concrete situazioni di fatto (T.A.R. Molise, n. 249/2018). L’onere di provare mansioni eccedenti gli ordinari compiti grava sul dipendente, mentre spetta al Comitato valutare l’efficienza causale dei fattori eccezionali (T.A.R. Piemonte, n. 1019/2019).

Il Collegio ribadisce che l’apprezzamento del Comitato ha natura tecnica: al giudice amministrativo non è consentita la sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, potendo censurarle solo per manifesta abnormità, illogicità o irragionevolezza. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’inconferenza scientifica delle conclusioni del Comitato, così da consentire, ove necessario, il ricorso a una CTU volta a verificare la bontà delle regole scientifiche applicate, e non a sostituire l’apprezzamento sui fatti di servizio. Tali contestazioni sono assenti, onde l’istruttoria non è ammissibile perché colmerebbe un difetto di prova di parte. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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