Budget sanitari: programmazione regionale autoritativa e clausole di salvaguardia legittime (TAR Sicilia n. 1922 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei budget assegnati alle strutture sanitarie private accreditate costituisce attività vincolata di attuazione della programmazione regionale, che si esprime attraverso decreti assessoriali di carattere autoritativo e vincolante. La partecipazione procedimentale degli operatori si esaurisce nella negoziazione preventiva svolta dalle associazioni di categoria, non essendo richiesto il contraddittorio con la singola struttura né la motivazione analitica dei calcoli applicati, trattandosi di parametri automatici di riduzione funzionali alla copertura finanziaria. È legittima la clausola di salvaguardia che sancisce la rinuncia alle azioni contro i provvedimenti presupposti, quale comportamento univocamente indicativo dell’accettazione degli effetti del budget. La tardiva fissazione dei tetti di spesa non inficia l’assegnazione né giustifica rimborsi extra-contrattuali.
Il Fatto
Numerose strutture sanitarie private, accreditate per la specialistica ambulatoriale nel territorio dell’A.S.P. di Messina, impugnano i contratti di attribuzione del budget per gli anni 2022 e 2023, deducendo di aver ricevuto un budget inferiore a quello spettante secondo la disciplina di riferimento.
Con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti le ricorrenti censurano la procedura seguita dall’Azienda nella determinazione dei budget, l’illegittimità derivata dai decreti assessoriali presupposti, il ricorso al criterio della spesa storica, il ritardo nella fissazione dei tetti e alcune clausole contrattuali, tra cui quella di salvaguardia e quella sulla sospensione dell’accreditamento. Propongono anche domanda risarcitoria. L’Azienda eccepisce l’incompetenza della sede staccata di Catania e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza: le ricorrenti non impugnano direttamente il D.A. n. 429/2022, gravato in altra sede, ma le determinazioni applicative adottate dall’A.S.P. Rigetta anche l’istanza di sospensione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia: oggetto del giudizio sono i contratti, non i decreti assessoriali, e il giudizio sui D.D.A.A. n. 366/2022 e n. 409/2022 è già definito con rigetto dal T.A.R. Palermo.
Nel merito, il Tribunale esclude la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. L’adozione dei decreti è stata preceduta dal confronto con le associazioni di categoria e, in sede locale, dall’insediamento della Commissione Intersindacale: tanto basta, considerato il carattere vincolante dei decreti e il mancato allegato contributo che le ricorrenti avrebbero potuto apportare.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio ritiene che, preso atto delle esigenze di contenimento della spesa, non occorra esternare i calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell’applicazione di parametri automatici. Le censure sui criteri di ripartizione sono dichiarate inammissibili perché attinenti ai decreti presupposti e comunque infondate: il criterio del fabbisogno standard di distretto, che occupa il 50% del budget, supera in misura percentuale il costo storico ed è coerente con la giurisprudenza amministrativa.
La tardiva determinazione dei tetti di spesa non inficia l’assegnazione, essendo fisiologica la sopravvenienza del provvedimento e potendo gli operatori fare riferimento alle somme dell’anno precedente. Il Collegio conferma la legittimità dell’art. 2 del contratto, che fissa il budget al lordo degli oneri previdenziali, degli obblighi sui flussi informativi e della clausola sulla sospensione dell’accreditamento. Sulla clausola di salvaguardia il Tribunale, pur prendendo atto delle diverse indicazioni del C.G.A.R.S., aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato che la ritiene ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante dall’accettazione del contratto, senza indebita compressione del diritto d’azione.
Respinte le censure di illegittimità derivata e l’istanza istruttoria, il ricorso è rigettato, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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