Soccombenza presupposto dell’impugnazione davanti al Collegio di garanzia del Coni (Cons. Stato n. 2123 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento della giustizia sportiva la soccombenza processuale costituisce il presupposto indefettibile dell’impugnazione: a mente dell’art. 54, comma 2, Cod. giust. sport. Coni, la Procura generale dello sport è legittimata all’impugnazione demolitoria della decisione federale solo se essa stessa o la Procura federale siano risultate soccombenti nel giudizio endofederale. Il ricorso proposto dalla Procura generale nell’interesse dell’ordinamento sportivo opera sul modello dell’art. 363 cod. proc. civ. e non produce effetti cassatori in assenza di una rituale impugnazione della parte soccombente. Il vizio inerente alla mancata iscrizione della notizia di illecito disciplinare si colloca su un piano diverso da quello processuale e non fonda alcuna legittimazione autonoma all’impugnazione. La mancata rituale proposizione dei rimedi endofederali ha effetto causalmente assorbente sul pregiudizio, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. e dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il contenzioso trae origine da un procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia federale, conclusosi con la radiazione dell’incolpato per la vicenda di un canale web e per le dichiarazioni rese nei confronti della Federazione. Il reclamo davanti alla Corte d’appello federale veniva dichiarato inammissibile per difetto di difesa tecnica. La Procura generale dello sport impugnava tale decisione davanti al Collegio di garanzia del Coni, che accoglieva il ricorso nell’interesse dell’ordinamento sportivo e segnalava alla Federazione l’opportunità di rimuovere gli effetti della radiazione; il Consiglio federale non dava seguito alla segnalazione.

L’interessato agiva quindi davanti al TAR Lazio per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’operato del Coni e della Federazione. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ravvisando l’assenza dell’elemento oggettivo, di quello soggettivo e del nesso causale. Di qui l’appello in esame, con cui il ricorrente ripropone la sussistenza della responsabilità aquiliana degli enti convenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che il Collegio di garanzia, pur in mancanza di un rituale ricorso dell’interessato, avrebbe dovuto pronunciarsi con effetti cassatori sulla decisione federale d’appello in forza dell’impugnazione proposta dalla Procura generale, alla quale l’art. 54, comma 2, Cod. giust. sport. Coni riconoscerebbe una legittimazione senza limitazioni.

Il motivo non è condivisibile. La soccombenza processuale costituisce presupposto indefettibile dell’impugnazione di ogni decisione giudiziale, anche in virtù del rinvio ai principi generali del processo civile operato dall’art. 2, comma 6, Cod. giust. sport. La Procura generale, pur provvista di proprie prerogative e di uno statuto d’indipendenza, partecipa al sistema delle procure ed è legittimata all’impugnazione demolitoria solo se essa stessa o la Procura federale siano risultate soccombenti. Non rileva in senso contrario la dedotta rilevanza pubblicistica degli interessi sottesi alla giustizia sportiva: opera qui un principio endoprocessuale valido in ogni sistema giurisdizionale, salvo l’ipotesi eccezionale dell’opposizione di terzo.

La Corte esclude che la Procura federale sia risultata soccombente per aver chiesto, all’udienza di appello, la dichiarazione di estinzione del procedimento: il giudizio si svolse su impugnativa proposta personalmente dall’unico incolpato, senza una rituale domanda di riforma. Un eventuale reclamo incidentale tardivo sarebbe comunque divenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione principale. Neppure la mancata iscrizione della notizia di illecito nel casellario federale fonda una legittimazione autonoma, ponendosi il vizio su un piano diverso da quello processuale.

Quanto alla difesa personale determinata dall’assenza di un effettivo sistema di gratuito patrocinio endofederale, il Collegio osserva che ciò non incide sulle regole processuali applicabili e che l’interessato non aveva formulato rituale istanza di ammissione, con conseguente dequotazione del lamentato vulnus defensionalistico.

Con il secondo motivo l’appellante contesta il rigetto delle domande verso la Federazione, invocando i vizi del procedimento disciplinare. La Corte ritiene assorbente la mancata rituale proposizione del reclamo avverso la decisione di primo grado: tutte le doglianze avrebbero potuto essere introdotte davanti alla Corte federale d’appello e l’omissione ha avuto effetto causalmente assorbente sul pregiudizio, ai sensi degli art. 1227, comma 2, cod. civ. e art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Analogo ragionamento vale per la decisione d’inammissibilità del reclamo, non ritualmente gravata davanti al Collegio di garanzia. È corretta, nel merito, la valutazione sulla necessaria difesa tecnica endofederale, il cui difetto è rilevabile d’ufficio. Il principio della pregiudiziale sportiva, desumibile dall’art. 3 d.l. n. 220 del 2003, conferma che l’esperimento dei rimedi interni è presupposto dell’accesso al giudice amministrativo. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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