Nesso causale e preponderanza dell’evidenza nel riconoscimento della causa di servizio (Cons. Stato n. 8692 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso di causalità tra l’infermità e il servizio, nel contenzioso in materia di causa di servizio ed equo indennizzo, non risponde a un criterio di certezza ma alla regola della preponderanza dell’evidenza, secondo il paradigma del “più probabile che non”. Il giudice deve selezionare, tra ipotesi causali alternative, quella che riceve il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite, secondo un ragionamento inferenziale. Ove l’etiopatogenesi della patologia sia ricondotta a cause plurime e la letteratura medica richiamata non evidenzi una correlazione probabile con i fattori di rischio allegati, il criterio probabilistico non consente di ritenere provato il nesso. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti, della macroscopica illogicità e dell’omessa considerazione di fatti rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva partecipato a missioni internazionali di pace in Iraq, Afghanistan e Kosovo tra il 2005 e il 2008. Nel 2017 gli veniva diagnosticata una patologia per la quale presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo e il Ministero della Difesa respingeva la richiesta con decreto del 2018.

Il T.R.G.A. di Bolzano, con sentenza del 2019, annullava il diniego per difetto di motivazione. A valle, il Comitato adottava un nuovo parere nel 2021, confermando l’estraneità della patologia al servizio, e il Ministero respingeva nuovamente l’istanza. Il primo giudice respingeva l’ottemperanza e le residue domande di annullamento e accertamento. Propone appello l’originario ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro fattuale delle missioni e degli atti che si sono succeduti, quindi affronta il nodo del nesso eziologico. Richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 5922 del 2024, il Consiglio di Stato chiarisce che l’accertamento non segue la regola di certezza ma quella della preponderanza dell’evidenza: occorre eliminare le ipotesi meno probabili e selezionare, con ragionamento inferenziale, quella maggiormente confermata dalle risultanze processuali.

Applicando tale criterio, la Corte esclude che l’esposizione a particelle di uranio impoverito o di metalli pesanti possa ritenersi causa della patologia. La etiopatogenesi della malattia è ricondotta, allo stato delle conoscenze scientifiche, a cause differenti; pertanto proprio il criterio probabilistico impedisce di ritenere provato il nesso. Il richiamo dell’appellante a un parere di segno opposto reso su un singolo caso non è sufficiente, e la giurisprudenza amministrativa invocata attiene a una diversa casistica, relativa a patologie tumorali.

Analoga conclusione vale per le vaccinazioni. L’amministrazione richiama studi che escludono la correlazione, mentre l’appellante contesta l’attendibilità del progetto scientifico richiamato senza allegare elementi chiari e condivisi che colleghino l’evento alla patologia. La stessa prospettazione del ricorrente, che indica cause tra loro differenti, evidenzia come manchi in radice una verosimile riconducibilità della malattia alle condizioni di lavoro delle missioni.

Il sindacato sul giudizio tecnico-discrezionale dell’organo consultivo resta dunque nei limiti del travisamento dei fatti e della macroscopica illogicità, non ravvisati nel caso concreto. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle difese di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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