Riconoscimento titolo estero sul sostegno: onere istruttorio e valutazione comparativa complessiva (TAR Lazio n. 16894 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria completa, richiedendo all’interessato la documentazione integrativa ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007. Il diniego fondato su mere carenze documentali non allegate in origine e su rilievi formali è illegittimo. La valutazione comparativa tra formazione estera e requisiti nazionali deve considerare il percorso di specializzazione unitamente all’esperienza professionale maturata, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.

Il Fatto

Il ricorrente conseguiva in Spagna un titolo di formazione professionale denominato Master en Educacion Especial + 60 ECTS e ne chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento quale specializzazione sul sostegno. Spirato invano il termine procedimentale, adiva il TAR Lazio per l’accertamento del silenzio inadempimento; il Tribunale, con precedente sentenza, accertava l’illegittimità del silenzio e intimava all’Amministrazione di provvedere, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Accertato l’inadempimento, il ricorrente chiedeva la sostituzione del Commissario e proponeva domanda risarcitoria. Nelle more, il Ministero respingeva l’istanza di riconoscimento del titolo estero. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contrasto con i principi europei. La causa giungeva alla decisione all’udienza del 23 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dal d.lgs. n. 206/2007. Il riconoscimento presuppone che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nello Stato di origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso concreto mancava l’attestazione dell’autorità spagnola; tuttavia, ove la fattispecie non ricada nella direttiva ma nell’art. 45 TFUE o nell’art. 49 TFUE, le autorità dello Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente, operando un confronto comparativo con le conoscenze richieste dalla normativa nazionale.

Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, il Tribunale rileva che lo Stato ospitante resta libero di tener conto, nella valutazione comparativa, anche di un titolo non riconosciuto nello Stato di origine. Il Ministero aveva effettivamente proceduto al confronto analitico, concludendo per “incolmabili differenze” tra i percorsi formativi.

Tale valutazione non supera il vaglio di legittimità. In primo luogo, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per acquisire la documentazione ritenuta mancante, come imposto dagli art. 16 e art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, evitando di limitarsi a constatare la carenza documentale. La prolungata inerzia, protrattasi per oltre tre anni, avrebbe richiesto il massimo coinvolgimento dell’istante nel procedimento istruttorio.

In secondo luogo, le valutazioni ministeriali non tengono conto della documentazione in atti, dalla quale emerge una durata del corso pari a 1500 ore e una diffusa sovrapposizione delle materie con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011. Il Ministero avrebbe dovuto considerare anche l’attività di docenza su posto di sostegno svolta dal ricorrente nelle scuole italiane, secondo il principio per cui il livello di formazione va verificato unendo il percorso estero all’esperienza professionale maturata (cfr. TAR Lazio, sez. IV bis, n. 7311/2024; Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser).

La domanda di annullamento è pertanto accolta, con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, previa acquisizione della documentazione necessaria e approfondita analisi della formazione e del servizio prestato, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. La domanda risarcitoria è invece respinta per genericità, non essendo provato il nesso causale tra la revoca del contratto e l’inerzia ministeriale. Le spese sono compensate in ragione della pluralità di orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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