Nesso causale e sindacato sulle valutazioni del Comitato di verifica (Cons. Stato n. 9174 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dal Comitato di verifica in materia di dipendenza da causa di servizio sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di evidente errore di fatto o di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia presuppone un nesso eziologico diretto con gli accadimenti di servizio. Tale nesso non sussiste quando la patologia psichica insorga in un soggetto portatore di una personalità predisposta, che l’evento traumatico può avere aggravato ma non causato, né quando tra l’evento lesivo e l’insorgenza della nuova infermità sia trascorso un arco temporale eccessivamente ampio. Qualora il diniego impugnato sia fondato su un parere sopravvenuto non meramente confermativo, la censura che investa la motivazione del primo parere è inconferente.
Il Fatto
L’appellante, capitano in congedo dell’Esercito italiano, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un’ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico. In seguito chiedeva che venisse riconosciuto come dipendente da causa di servizio anche il disturbo post traumatico da stress di grado grave, diagnosticato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma. Il Comitato di verifica negava il riconoscimento, ritenendo la patologia non correlabile in via derivata all’ipoacusia già riconosciuta, in ragione del distretto anatomico diverso, del tempo intercorso dall’evento e del carattere minimale della lesione.
Il TAR Puglia respingeva il ricorso per l’annullamento del diniego, ritenendo adeguatamente motivata l’assenza del nesso causale e valorizzando le conclusioni del c.t.u. nominato nel diverso giudizio promosso davanti al Tribunale di Foggia per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. L’interessato proponeva appello, contestando in particolare la lettura parziale delle conclusioni del consulente e la valutazione di inidoneità dell’evento traumatico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali del Comitato. Tali valutazioni sono sindacabili solo per evidente errore di fatto, illogicità o contraddittorietà manifesta. Il Consiglio di Stato precisa che le recenti decisioni dell’Adunanza plenaria non incidono sulla tematica esaminata.
Nel merito, l’argomentazione muove da un rilievo centrale: non risultano accadimenti di servizio che giustifichino la nuova infermità, che il ricorrente correlava esclusivamente all’attentato subito in data 14 ottobre 2012. Sotto il profilo temporale, viene confermata la valutazione del Comitato sull’eccessiva distanza tra l’incidente che aveva causato l’ipoacusia riconosciuta e l’insorgere della patologia psichica.
Il passaggio decisivo attiene alla consulenza tecnica disposta nel giudizio civile: i test avevano evidenziato una personalità predisposta a subire l’effetto di una circostanza esterna traumatica, con disfunzionalità psichiche preesistenti quali caratteristiche del soggetto. L’evento traumatico poteva quindi aver aggravato tali caratteristiche, ma non causato la patologia. L’aggravamento manifestatosi a distanza di anni non è di per sé dirimente, ma la predisposizione personale esclude la diretta riconducibilità dell’infermità psichica all’attentato. La decisione conferma sul punto la sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo, incentrato sul richiamo al “distretto anatomico diverso”, il Collegio rileva che tale motivazione non è stata riprodotta nel nuovo parere che ha respinto la richiesta. Poiché il ricorso avverso il primo provvedimento era stato dichiarato improcedibile dal TAR per sopravvenienza di un atto non meramente confermativo, la censura risulta inconferente. L’appello è pertanto rigettato; la particolarità della vicenda e il riconoscimento ottenuto come vittima del dovere innanzi al giudice ordinario inducono a compensare le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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