Nesso eziologico escluso dalla CTU tra trauma e osteosarcoma (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 168 del 30.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di responsabilità contabile, la domanda di aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio richiede la prova del nesso eziologico o concausale tra la patologia originaria e quella sopravvenuta. Il giudice, ove la questione sia di natura prettamente tecnica, può affidarsi alla consulenza tecnica d’ufficio, il cui esito è apprezzabile quando sia esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato e coerente con gli atti di causa. Il riconoscimento del nesso da parte di un verbale della CMO non vincola il giudice quando risulti frutto di errore, poi corretto dai successivi accertamenti. È legittimo il decreto ministeriale negativo che recepisca il giudizio medico-legale di insussistenza della correlazione. Le contestazioni sul ritardo procedimentale restano estranee al thema decidendum.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva della Marina Militare, aveva ottenuto il riconoscimento dell’indennità una tantum per l’infermità “esiti algo funzionali di pregressa contusione femorale ginocchio destro”, ascritta alla Tab. B per una annualità e dichiarata dipendente da causa di servizio. In seguito all’insorgenza di un osteosarcoma del femore distale omolaterale, trattato con artroprotesi, ha chiesto l’aggravamento dell’infermità già indennizzata, deducendo l’interdipendenza tra le due patologie.
La CMO di Taranto, dopo un primo verbale che aveva ammesso la correlazione, ha rettificato il proprio giudizio escludendola. Il Ministero della Difesa ha quindi emesso il decreto negativo n. 48 del 6 marzo 2018. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e i verbali dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo la pensione privilegiata di 8^ categoria e una CTU.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella verifica del nesso causale o concausale tra il trauma contusivo già indennizzato e la patologia oncologica insorta nel medesimo arto. Su questo punto il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidata all’UML presso il Ministero della Salute, che ha escluso qualsivoglia correlazione, anche solo ipotetica.
Il Collegio ritiene la relazione pienamente condivisibile perché esaustiva, immune da vizi logici, adeguatamente motivata e coerente con gli atti. La conclusione trova riscontro nella letteratura scientifica richiamata, secondo cui non sussiste evidenza che un trauma contusivo di modesta entità possa determinare l’insorgenza della patologia neoplastica femorale omolaterale. Il consulente di parte, osserva la Corte, non ha convinto in senso contrario, limitandosi a segnalare che la letteratura è controversa e che le cause dell’osteosarcoma restano in gran parte sconosciute: tali osservazioni, lungi dal prospettare un quadro controverso, confermano l’insussistenza di certezza scientifica idonea a comprovare la correlazione, ipotizzata solo in via presuntiva.
Nessun valore la Corte attribuisce al verbale CMO del 2015 che aveva ammesso l’interdipendenza. Si tratta, per un verso, di considerazioni riconducibili a un errore del collegio medico-legale, superato dai successivi revirement; per l’altro, di valutazioni rese in via irrituale, mancando una domanda amministrativa volta al riconoscimento di tale interdipendenza, essendo l’istanza originaria rivolta solo all’aggravamento della patologia contusiva.
Quanto alle doglianze su presunte direttive del Previmil alla CMO, la Corte le ritiene ultronee e infondate: rientra nella facoltà, se non nel dovere, dell’Amministrazione compiere gli atti endoprocedimentali idonei ad approfondire l’istruttoria. Il contestato ritardo procedimentale è dichiarato irrilevante, attenendo alla legittimità del procedimento, censurabile in altra sede. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di lite liquidate in € 400,00.
Nota della Redazione
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